23/08/2016 – Niente rimborso tariffe ACI per le spese di viaggio al Segretario reggente

Niente rimborso tariffe ACI per le spese di viaggio al Segretario reggente

V. Giannotti (La Gazzetta degli Enti Locali 22/8/2016)

Un segretario comunale nominato reggente reclamava le spese di viaggio per il periodo di detta reggenza e non quelle minori date dal rimborso calcolato nel quinto del costo della benzina verde disposte dal Comune presso cui aveva prestato servizio. A supporto della propria rivendicazione, il citato Segretario reclamava l’applicazione delle disposizioni stabilite in materia dal Consiglio di Amministrazione Nazionale dell’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali. In particolare il Segretario citava la deliberazione 18/12/2003 n. 282 nella quale il citato Consiglio di Amministrazione richiamando, in via preliminare, la circolare del Ministero dell’Interno n. 19/97 del 18.07.1997, la quale precisava che ai sensi dell’art. 8 dell’accordo integrativo siglato in data 14 settembre 1995 (che prevede per gli incarichi a scavalco, reggenze e supplenze, in caso di utilizzo di mezzo di trasporto proprio, il rimborso delle spese in base al costo chilometrico rilevabile dalle tabelle ACI) e dell’art. 25 comma 6 del d.P.R. n. 749/1972, abrogato dal successivo art. 35 del d.P.R. n. 465 in data 4/12/1997, prevedevano che ai segretari incaricati di reggenza o supplenza presso sede diversa da quella di titolarità spettasse il rimborso, in caso di autorizzata utilizzazione del mezzo proprio, le spese di viaggio avrebbero dovuto essere quelle effettivamente sostenute e debitamente documentate, tali da deliberare che al segretario incaricato di supplenza e reggenza a scavalco e al segretario in disponibilità incaricato presso le sedi di segreteria “il rimborso delle spese di viaggio, qualora sia autorizzato l’uso del mezzo proprio, avviene applicando il criterio del rimborso chilometrico secondo le tabelle fornite dall’A.C.I. (deliberazione del CdA nazionale n. 57 del 11 marzo 1999)”.   

La domanda del Segretario veniva respinta sia dal Tribunale di prime cure che dalla Corte di appello, osservando quest’ultima come era stato proprio il provvedimento dell’Agenzia con cui il Segretario era stato assegnato al Comune a prevedere che il rimborso spese di viaggio dovesse essere determinato nella misura di 1/5 del costo della benzina verde e che l’atto di assegnazione della reggenza, vincolante anche sotto tale aspetto per l’ente assegnatario, aveva così determinato espressamente anche la misura di tale componente del trattamento economico, restando irrilevanti eventuali delibere del Consiglio di amministrazione dell’Agenzia contenenti previsioni più favorevoli, ma inapplicabili alla fattispecie.  

Ricorre il Segretario, avverso la citata sentenza, per Cassazione denunciando la nullità del procedimento per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia Autonoma dei segretari comunali e provinciali.

La Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con la sentenza 11 agosto 2015, n. 17065 dichiara inammissibile il ricorso per le seguenti motivazioni.

Il rapporto di impiego del segretario comunale

I giudici di Palazzo Cavour evidenziano, in via preliminare, come sussiste un rapporto di impiego tra il segretario comunale e l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, mentre intercorre un rapporto organico tra il segretario e l’ente locale. Come osservato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sent. n.14288 del 2007), il personale con qualifica di segretario comunale o provinciale, pur appartenendo al genus dell’impiego statale, ne costituiva una species, regolamentata da un ordinamento particolare (recato dalla l. n. 604 del 1962, e non dal d.P.R. n. 3 del 1957), in correlazione con la peculiare caratteristica della non coincidenza dell’amministrazione datrice di lavoro con quella che ne utilizzava le prestazioni instaurando il relativo rapporto organico. Nel nuovo testo unico del d.lgs. 267/2000 l’amministrazione datrice di lavoro dei segretari è diventata l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, avente personalità giuridica di diritto pubblico (d.lgs. n. 267 del 2000, art. 102, restando confermata la peculiarità della non coincidenza dell’amministrazione datrice di lavoro con quella che ne utilizza le prestazioni (d.lgs. n. 267 del 2000, artt. 97 e 99).

In considerazione della peculiarità del rapporto di lavoro del segretario comunale, che opera una distinzione tra datore di lavoro e Comune utilizzatore della prestazione, nelle controversie giudiziarie relative al rapporto tra segretario comunale ed ente utilizzatore, non sussiste una situazione di litisconsorzio necessario con la predetta Agenzia (cfr. Cass. n. 16698 del 2010), da cui risulta, pertanto, infondato l’argomento del ricorrente secondo cui il giudice di merito avrebbe dovuto disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio.

Dalle motivazioni sopra esposte ne discende l’inammissibilità del ricorso con addebito delle spese di lite a carico del Segretario comunale, in ragione della sua soccombenza.

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