23/07/2019 – La mobilità interna prevale sempre sullo scorrimento delle graduatorie concorsuali

La mobilità interna prevale sempre sullo scorrimento delle graduatorie concorsuali

di Michele Nico
La prevalenza delle procedure di mobilità volontaria (articolo 30, comma 2-bis, del Dlgs 165/2001) ha la valenza di un principio generale che coinvolge anche il caso della mobilità interna alla Pa, specie laddove la procedura abbia riguardato posti della medesima qualifica e del medesimo profilo professionale di quelli per i quali sussista un’esigenza di fabbisogno di personale. Infatti, anche in rapporto alla mobilità interna è meritevole di tutela l’esigenza di un’ottimale distribuzione del personale pubblico e degli equilibri finanziari, tenuto conto del fatto che la copertura del posto vacante mediante chiamata in mobilità implica anche minori costi per la formazione professionale, da sopportare quando invece si provveda all’assunzione di nuovo personale mediante graduatorie concorsuali.

Con la sentenza n. 515/2019 del Tar per la Sardegna, la giurisprudenza ritorna ancora una volta sul tema dell’istituto della mobilità disciplinato dall’articolo 30 del testo unico sul pubblico impiego, per ribadire il carattere di vincolo assoluto che questa modalità di reclutamento del personale implica per l’azione amministrativa, non solo nel caso classico di mobilità esterna tra diversi enti pubblici, ma anche tra comparti distinti della medesima amministrazione.

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