tratto da www.anci.lombardia.it - Anci Risponde

“L’amministrazione interpellata deve eseguire un “bilanciamento” tra il diritto all’accesso e quello della protezione dei dati personali, in questo caso ancor più rigoroso in quanto trattasi di “dati sensibili” che attengono alla salute e ai trattamenti sanitari scelti dai disponenti”. Con queste parole gli esperti di Anci Risponde sintetizzano la propria posizione in merito alla richiesta di accesso generalizzato e disaggregato avanzata da un’associazione operante nell’ambito della ricerca scientifica a un Comune nel quale è depositato il file contenente diverse Dat. Posizione maturata a seguito della rilettura della normativa sulla materia (art. 5-bis, d.lgs 33/2013) e ricordando che le disposizioni anticipate di trattamento (Dat), comunemente definite “testamento biologico” o “biotestamento”, sono regolamentate dalla Legge 219 del 22 dicembre 2017, entrata in vigore il 31 gennaio 2018. Si ritiene pertanto – concludono gli esperti – che per operare tale “bilanciamento” l’amministrazione sia tenuta a notificare ai controinteressati e, cioè, a tutti coloro che hanno presentato Dat presso il Comune la richiesta di accesso dell’associazione in modo che essi possano esporre eventuali motivi di opposizione all’accoglimento dell’istanza. Inoltre, qualora l’amministrazione ritenga di procedere all’ostensione del file richiesto, sembra logico che la stessa disponga l’accesso nelle forme in cui tali dati/documenti sono raccolti e conservati, soprattutto qualora risultasse estremamente gravoso disaggregare i dati come richiesto dall’istante.

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