tratto da eius.it

Elezioni: la mera irregolarità delle operazioni elettorali non comporta l’annullamento della consultazione

Nella materia elettorale, stante il principio del favor voti, la presenza di irregolarità di natura formale assume rilievo invalidante solo quando determini una sostanziale inattendibilità del risultato finale della consultazione; inoltre, il semplice sospetto, non corroborato da specifici elementi oggettivi, dell’utilizzo di un sistema fraudolento (come quello della c.d. scheda ballerina) costituisce censura generica inidonea ad entrare nel processo (riforma TAR Sicilia, Catania, sez. I, sent. n. 2938/2019).

CGA Regione Siciliana, 3 giugno 2020, n. 403

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