In attesa di registrazione della Corte dei conti
Versione testuale del documento
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché il decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75;
VISTO l’articolo 6-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021 n. 113 che ha disposto che, a decorrere dall’8 agosto 2021, le assunzioni di segretari comunali e provinciali sono autorizzate con le modalità di cui all’articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un numero di unità pari al 100 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente, con conseguente abrogazione, dalla medesima data, del comma 6 dell’articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 che prevedeva l’autorizzazione per un numero di unità non superiore all’80 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente;
VISTO l’articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, il quale dispone, tra l’altro, che le assunzioni delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono autorizzate secondo le modalità di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
VISTO l’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo cui, tra l’altro, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono autorizzati l’avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici;
VISTO l’articolo 97, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce l’obbligatorietà, per ogni comune ed ogni provincia, di avere un segretario titolare dipendente dall’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, iscritto all’apposito albo previsto dal successivo articolo 98 dello stesso decreto;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 4 dicembre 1997, n. 465 – regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, ed in particolare l’articolo 13, comma 6, che dispone, tra l’altro, che al corso è ammesso un numero di candidati pari a quello predeterminato ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, maggiorato di una percentuale del 30 per cento;
VISTO l’articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che, nel sopprimere l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, istituita dall’articolo 102 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che il Ministero dell’interno succede a titolo universale alla predetta Agenzia e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio, comprensive del fondo di cassa, sono trasferite al Ministero medesimo;
VISTO l’articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ai sensi del quale, tra l’altro, il corso-concorso di formazione previsto dal comma 2 dell’articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ha la durata di sei mesi ed è seguito da un tirocinio pratico di due mesi presso uno o più comuni;
VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia e, in particolare, l’articolo 25-bis, recante semplificazione della procedura di accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale per il triennio 2020-2022;
VISTO il decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 85 e, in particolare l’articolo 12-bis, comma 1, lettera a), secondo cui a decorrere dal 2022 le assunzioni di segretari sono autorizzate con le modalità di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per un numero di unità pari al 120 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente;
VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 e, in particolare, il comma 825 dell’articolo 1 secondo cui al fine di assicurare la piena funzionalità e capacità amministrativa dei comuni nell’attuazione degli interventi e nella realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e di riequilibrare il rapporto numerico fra segretari iscritti all’Albo e sedi di segreteria, in deroga alla disciplina in materia di iscrizione all’Albo dei segretari comunali e provinciali, il Ministero dell’interno, in relazione al concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di 448 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell’abilitazione richiesta ai fini dell’iscrizione di 345 segretari comunali nella fascia iniziale dell’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 89 del 9 novembre 2021, è autorizzato ad iscrivere al predetto Albo, in aggiunta a quelli previsti dal bando, anche i borsisti non vincitori che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità al termine del citato corso-concorso selettivo di formazione;
VISTO il d.P.C.m. del 5 dicembre 2019, con il quale il Ministero dell’Interno – ex Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali (AGES) – è stato autorizzato, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad avviare procedure concorsuali, relative al corso-concorso COA7, e a procedere alle relative assunzioni, per n. 171 unità di segretari comunali e provinciali;
VISTO il d.P.C.m. del 21 giugno 2021, con il quale il Ministero dell’Interno – ex Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali (AGES) – è stato autorizzato, ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad avviare le procedure concorsuali relative ad un corso-concorso per l’accesso in carriera e a procedere alle relative assunzioni, per n. 174 unità di segretari comunali;
VISTO il Dpcm del 13 luglio 2022, con il quale il Ministero dell’Interno – Direzione centrale per le autonomie – Albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES) – è stato autorizzato, ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere n. 48 unità di segretari comunali, di cui n. 43 unità del residuo assunzionale relativo alle cessazioni 2020 e n. 5 a valere sul budget 2022 relativo alle cessazioni 2021, al fine di consenitre l’assunzione di tutte le unità presenti nella graduatoria della sessione aggiuntiva del corso concorso COA 6 prevista dall’articolo 16-ter, commi 5, 6 e 8, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;
VISTO il bando di concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di n. 448 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione – edizione 2021 per il conseguimento dell’abilitazione richiesta ai fini dell’iscrizione di trecentoquarantacinque segretari comunali nella fascia iniziale dell’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 89 del 9 novembre 2021, in forza delle autorizzazioni concesse con i citati d.P.C.m del 5 dicembre 2019 e del 21 giugno 2021;
VISTO il decreto prefettizio n. 8090 del 14 marzo 2023, trasmesso con nota n. 8100 in pari data, con cui il Ministero dell’interno – Direzione centrale per le autonomie – Albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES), ai sensi del sopra richiamato articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ha chiesto l’autorizzazione all’assunzione di n. 103 unità di segretari comunali, al fine di poter iscrivere all’Albo gli idonei non vincitori del corso-concorso selettivo di formazione COA 2021, attraverso lo scorrimento della graduatoria finale del corso fino al limite delle n. 448 unità ammesse alla frequenza del corso medesimo, così come previsto dal sopra richiamato articolo 1, comma 825, della legge n. 197 del 2022;
PRESO ATTO che, con il suddetto decreto prefettizio del 14 marzo 2023, n. 8090, il Ministero dell’interno – Direzione centrale per le autonomie- Albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES) ha comunicato che alla data del 14 marzo 2023 risultano in servizio n. 2.540 segretari, di cui n. 2.343 titolari di sede, n. 100 in disponibilità, n. 97 in aspettativa, comando o altri utilizzi, e che le sedi di segreteria gestite dall’Albo, sia singole che convenzionate, sono pari a n. 5.020;
CONSIDERATO che, con suddetto decreto prefettizio del 14 marzo 2023, n. 8090, il Ministero dell’interno –Direzione centrale per le autonomie – Albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES) ha comunicato che le sedi vacanti ammontano a n. 2.677, di cui n. 1.819 con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, n. 692 con popolazione compresa tra 3.001 e 10.000 abitanti, n. 138 con popolazione compresa tra 10.001 e 65.000 abitanti, n. 20 con popolazione compresa tra 65.001 e 250.000 abitanti e che n. 8 sono costituite da enti con popolazione superiore ai 250.000 abitanti, comuni capoluogo di provincia e amministrazioni provinciali;
PRESO ATTO che nel citato decreto prefettizio del 14 marzo 2023, n. 8090, il Ministero dell’interno –Direzione centrale per le autonomie – Albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES) ha comunicato che il numero dei segretari in servizio è inferiore a quello delle sedi e che l’attuale carenza di segretari comunali e provinciali è pari a n. 2.480 unità, derivanti dalla differenza fra le n. 5.020 sedi di segreteria e i n. 2.540 segretari in servizio;
CONSIDERATO che, con suddetto decreto prefettizio del 14 marzo 2023, n. 8090, il Ministero dell’interno – Direzione centrale per le autonomie – Albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES) ha comunicato che le cessazioni dal servizio riferite all’anno 2021, corrispondenti ai collocamenti a riposo, le dispense dal servizio e le cancellazioni risultano pari a n. 167 unità e che, pertanto, in considerazione dell’entrata in vigore del predetto articolo 12-bis del decreto-legge n. 4 del 2022, il budget assunzionale relativo all’anno 2022 è di n. 200 unità, cioè il 120% delle unità cessate nell’anno precedente, cui vanno sottratte n. 5 unità utilizzate per le assunzioni di cui al d.P.C.m. del 13 luglio 2022;
CONSIDERATO che la richiesta del Ministero dell’Interno – Direzione centrale per le autonomie- Albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES) risulta coerente con il fabbisogno;
CONSIDERATO che, in forza della specificità dello status giuridico, il segretario è titolare di un rapporto di lavoro con il Ministero dell’interno – Direzione centrale per le autonomie – Albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES), che si instaura con la prima nomina e la conseguente presa di servizio presso un ente locale quale segretario titolare, e di un rapporto di dipendenza funzionale con l’ente territoriale, cui compete, altresì, l’obbligo di erogazione del trattamento economico;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione, On.le dott. Paolo Zangrillo;
DI CONCERTO con il Ministro dell’economia e delle finanze
DECRETA
Articolo 1
Il Ministero dell’Interno – Direzione centrale per le autonomie – Albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES) – è autorizzato, ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere n. 103 unità di segretari comunali.
Gli oneri connessi sono posti a carico del bilancio degli enti locali presso i quali gli interessati presteranno servizio in qualità di titolari.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 maggio 2023
per IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Il Ministro per la pubblica amministrazione
Il Ministro dell’economia e delle finanze
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