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Solo la stipulazione del contratto fa sorgere il vincolo giuridico
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La novellazione degli articoli 32, comma 2, e 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016, col riferimento ad una presunta determinazione a contrattare âsemplificataâ ha avuto il deleterio effetto di far ritenere applicabile nuovamente un principio, in veritĂ , morto e sepolto: quello, cioè, che lâaggiudicazione costituisce il vincolo giuridico tra amministrazione appaltante ed operatore economico.
Ovviamente, stiamo parlando dellâaggiudicazione un tempo qualificata come âdefinitivaâ: si tratta, dunque, dellâapprovazione della proposta di aggiudicazione; approvazione posta in essere dal dirigente o responsabile di servizio competente, in applicazione dellâarticolo 33 del codice.
La confusione deriva dalla complessa, anzi per la veritĂ impossibile, operazione di coordinamento tra la determinazione a contrattare semplificata e lâassunzione dellâimpegno di spesa.
La determinazione a contrattare presunta âsemplificataâ in sostanza altro non è se non la âlegificazioneâ di una prassi: disporre un provvedimento contestuale di impegno di spesa ed affidamento allâappaltatore, che rende la determinazione a contrattare âsemplificataâ, in realtĂ , un vero e proprio provvedimento di affidamento, saltando quindi proprio la necessaria fase propedeutica allâavvio della procedura contrattuale, imposta dallâarticolo 32, comma 2, del codice, ma solo nel suo primo periodo. Il secondo periodo, infatti, ammettendo la determinazione a contrattare âsemplificataâ dĂ la stura ad interpretazioni che riconnettono allâaggiudicazione (definitiva) quellâobbligazione giuridicamente perfezionata di cui parla lâarticolo 183, comma 1, del d.lgs 267/2000: âL’impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell’ambito della disponibilitĂ finanziaria accertata ai sensi dell’articolo 151â.
PerchĂŠ lo schema della determinazione a contrattare âsemplificataâ funzioni, non vi sono alternative: allo scopo di unificare impegno ed affidamento, si è costretti ad ammettere che lâobbligazione tra amministrazione ed appaltatore si costituisca a conclusione del procedimento (anche molto semplificato, nel caso di affidamento diretto) col quale lâamministrazione individua lâaffidatario. In questo modo, risulta possibile ammettere che la determina âsemplificataâ consenta di assumere lâimpegno in piena regola e di registrarlo nelle scritture contabili, proprio perchĂŠ lâaffidamento (che nel caso delle procedure negoziate semplificate previste dallâarticolo 36, comma 2, lettera a), equivale allâaggiudicazione) coincide col perfezionamento dellâobbligazione giuridica.
Ragioni di tipo pratico potrebbero indurre a ritenere corretta questa impostazione, per altro da molti ritenuta indispensabile, ai fini dellâassunzione dellâimpegno di spesa e sotto il profilo strettamente contabile, anche per le procedure ordinarie. Eâ diffusa, comunque, lâidea che lâaggiudicazione sia appunto il momento in cui insorge lâobbligazione tra le parti e che detta obbligazione sia perfezionata.
Questa visuale, oggettivamente utile e pratica, manca, però, di un appoggio normativo, che sarebbe essenziale. Sarebbe indubbiamente condivisibile se lâarticolo 183, comma 1, del d.lgs 267/2000 non parlasse nĂŠ di obbligazione, nĂŠ la definisse come necessariamente da connotare di perfezionamento âgiuridicoâ.
In parole piĂš chiare, se il legislatore avesse con maggiore precisione stabilito nellâarticolo 183, comma 1, del Tuel che lâimpegno consegue alla conclusione del procedimento di individuazione del contraente mediante aggiudicazione o affidamento, non si sarebbe posto alcun problema.
Invece, inopportunamente sul piano giuscontabile, ma inevitabilmente sul piano strettamente giuridico, il legislatore prevede che lâimpegno sia assunto a seguito di âobbligazione giuridicamente perfezionataâ. Ma, stando cosĂŹ le cose, il riferimento normativo per ricercare quando lâobbligazione si perfezioni giuridicamente non può che reperirsi:
a)Â Â Â Â Â Â nelle regole generali del codice civile;
b)Â Â Â Â Â Â nelle regole speciali del codice dei contratti, che derogano quelle del codice civile.
Facciamo, allora, un passo indietro. La questione dellâinsorgenza dellâobbligazione si trascina, in effetti, da decenni. Discende dalla previsione contenuta nellâarticolo 16, comma 4, del R.D. 2440/1923: âI processi verbali di aggiudicazione definitiva, in seguito ad incanti pubblici o a private licitazioni, equivalgono per ogni legale effetto al contrattoâ.
Se, in effetti, il verbale di aggiudicazione equivalesse davvero al contratto, i problemi di cui ci si sta occupando non dovrebbero nemmeno essere posti.
In effetti, nellâordinamento risalente, la giurisprudenza era abbastanza certa che il verbale fosse fonte contestualmente di chiusura del procedimento pubblicistico di gara e di costituzione dellâobbligazione; la Cassazione civile Sezione I, con sentenza n. 2255 del 04-03-1987 sancĂŹ: âIn tema di appalto di opere di edilizia scolastica, il processo verbale di assegnazione definitiva, in esito a gara con offerta in aumento, equivale, per ogni effetto legale, al contratto, in quanto esso costituisce, in pari tempo, atto conclusivo del procedimento di gara ed estrinsecazione dell’accordo delle parti contraenti; resta salva l’ipotesi in cui la P.A. abbia manifestato, espressamente, nel verbale, la volontĂ di non vincolarsi giuridicamente sino al momento successivo della formale stipulazione del contrattoâ.
Tuttavia, questa posizione giurisprudenziale era molto meno netta e tetragona di quanto non apparisse. Infatti, si era sempre ammessa la facoltĂ per le amministrazioni di stabilire con la legge speciale della gara, il bando, di esercitare la facoltĂ di escludere di assegnare valore di contratto al verbale di aggiudicazione, sĂŹ da rinviare la costituzione del rapporto contrattuale necessariamente alla successiva obbligatoria stipulazione del contratto.
Eâ testimonianza di questa posizione (e, contemporaneamente, dellâevoluzione giurisprudenziale che ha inteso come superata la previsione dellâarticolo 16, comma 4, del R.D. 2440/1923) la sentenza del Consiglio di stato Sezione V, 24/10/2006 n. 6338: âLa tesi, propria di parte della risalente giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. IV, 2 gennaio 1996, n. 16), secondo la quale il processo verbale di aggiudicazione definitiva equivale ad ogni effetto legale al contratto, è stata superata dai piĂš recenti arresti giurisprudenziali (Cons. Stato, Sez. IV, 25 luglio 2001, n. 4065 ; Sez. V, 18 aprile 2001, n. 2331) che riconoscono al verbale di aggiudicazione della licitazione privata carattere meramente provvisorio. Eâ corrente affermazione che lâart. 16, comma 4, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 non ha di per sĂŠ natura automatica ed obbligatoria, non potendosi escludere che la stessa P.A., cui spetta valutare discrezionalmente lâinteresse pubblico, possa rinviare, anche implicitamente, la costituzione del vincolo al momento della stipulazione del contratto, fino al quale non esiste un diritto soggettivo dellâaggiudicataria allâesecuzione dello stesso. Tale diritto si costituisce sono al momento dellâapprovazione del contratto, che costituisce espressione di potestĂ di controllo che fa capo allâorgano competente ad esprimere la volontĂ dellâente (Cons. Stato, Sez. IV, 2 gennaio 1996, n. 16)â.
Anche nel precedente ordinamento, che pure conteneva lâespressa disposizione legislativa posta a fondamento dellâequivalenza tra verbale di aggiudicazione e contratto, era piuttosto complicato ammettere che il contratto potesse mancare, perchĂŠÂ la Cassazione ha elaborato da sempre la teoria della necessitĂ della forma scritta del contratto âad substantiamâ. Di conseguenza, a ben vedere, il verbale si riteneva potesse tenere luogo di contratto solo se disponesse di tutti gli elementi formali necessari e se fosse sottoscritto contestualmente dal soggetto competente ad impegnare giuridicamente la stazione appaltante ed il legale rappresentante dellâoperatore economico, alla presenza dellâufficiale rogante.
In ogni caso, la Cassazione piĂš volte ritenne necessario comunque stipulare il contratto, anche e soprattutto in procedure del precedente ordinamento analoghe a quelle oggi regolate dallâarticolo 36 del codice dei contratti, cioè le procedure in economia; si veda la sentenza della Cassazione civile 2/3/2004, n. 4201: âIn tema di appalto di opere pubbliche, anche il contratto di cottimo fiduciario richiede la forma scritta “ad substantiam”; sicchĂŠ, ove la stipulazione in forma scritta di esso segua l’ultimazione dei lavori, è soltanto da quel momento (e non da quello, precedente, dell’ultimazione dei lavori) che sorge l’obbligazione della stazione appaltante del pagamento del corrispettivo dell’appalto, iniziano a decorrere i termini posti dagli artt. 35 e 36 del D.P.R. n. 1063 del 1962 per eseguirlo e, quindi, sorge il diritto dell’appaltatore a percepire gli interessi moratori, secondo le modalitĂ previste dalle suddette norme e dal successivo art. 4 della legge n. 741 del 1981â.
Tale arresto giurisprudenziale è chiarissimo nel concludere, inevitabilmente, che lâobbligazione giuridica sorge solo successivamente alla stipulazione del contratto.
Dâaltra parte, come potrebbe essere diversamente, applicando le regole del codice civile? Lâarticolo 132 del codice civile è, sul punto, chiarissimo: âIl contratto è l’accordo di due o piĂš parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimonialeâ.
Un rapporto giuridico patrimoniale è unâobbligazione; il contratto è la fonte, il titolo giuridico mediante il quale detta obbligazione viene costituita, cioè nasce, cioè si perfeziona giuridicamente.
Allora, non può esservi alcun dubbio: la costituzione di un rapporto giuridico patrimoniale, quali sono un appalto, un servizio, una compravendita, discende esclusivamente dal contratto. Sicchè, tutta la fase finalizzata ad individuare il contraente, aggiudicazione (definitiva) compresa non ha alcun rilievo ai fini della costituzione del rapporto giuridico tra stazione appaltante ed appaltatore.
Infatti, la giurisprudenza con successive tappe di avvicinamento ha concluso per la necessaria incompatibilitĂ dellâarticolo 16, comma 4, del R.D. 2440/1923 con il successivo evolversi normativo. Sicchè il Consiglio di stato, Sezione V, con sentenza 28/05/2004 n. 3470 ha chiarito: âLâaggiudicazione di una gara di appalto per lâesecuzione di lavori pubblici, in quanto atto avente natura provvedimentale (dunque, non avente natura contrattuale, nda), è suscettibile di riesame da parte dellâamministrazione appaltante nellâesercizio dei suoi poteri di autotutela. Di fronte a tali poteri, di natura autoritativa, sussistono soltanto posizioni giuridiche soggettive di interesse legittimo tutelabili in sede giurisdizionale amministrativa, anche quando il provvedimento, di annullamento o di revoca, incide sul rapporto contrattuale giĂ concluso. In materia di appalti di lavori pubblici, dopo lâentrata in vigore della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., il principio contenuto nellâart. 16, comma 4, del R.D. n. 2440 del 1923, che equipara lâaggiudicazione al contratto, non è piĂš attuale, atteso che âla stipulazione del contratto deve avere luogo entro sessanta giorni dalla aggiudicazione nel caso di pubblico incanto, licitazione privata ed appalto concorsoâ, ai sensi dellâart. 109 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., ed è condizionata alle verifiche nei confronti dellâaggiudicatario della presenza dei requisiti di capacitĂ economico finanziaria e tecnico-organizzativa di cui allâart. 10, comma 1quater, della citata legge quadro ed alle ulteriori verifiche preordinate alla sottoscrizione del verbale di cui allâart. 71 del suddetto regolamentoâ.
La sentenza è precedente al d.lgs 163/2006 e, ovviamente, al d.lgs 50/2016, i quali hanno regolato e regolano il procedimento di gara in modo da escludere radicalmente che lâaggiudicazione possa avere alcun valore di fonte civilistica di costituzione dellâobbligazione tra le parti.
Lâarticolo 32, comma 6, primo alinea, del d.lgs 50/2016, sul punto dovrebbe essere considerato tranciante: âLâaggiudicazione non equivale ad accettazione dellâoffertaâ.
Tale previsione consente anche di risolvere i dubbi, molto presenti tra gli operatori e gli interpreti, circa la natura del bando di gara (o, comunque, dellâiniziativa a contrattare della PA anche in procedure di affidamento diretto, nelle quali si consultino direttamente gli operatori economici anche senza legge speciale preventivamente pubblicata) e dellâofferta dellâoperatore economico.
Alcuni considerano ancora oggi che lâofferta consista nellâaccettazione dellâoperatore economico di una proposta contrattuale avanzata dalla stazione appaltante. Sulla base di questa concezione, allora, lâapplicazione delle regole dellâarticolo 1326 del codice civile porterebbe alla conclusione del contratto per incontro di volontĂ delle parti a seguito della comunicazione dellâofferta dellâoperatore economico, che costituirebbe quindi accettazione della proposta della pubblica amministrazione appaltante.
Lo schema, quindi, sarebbe quello del comma 1 dellâarticolo 1326 del codice civile: âIl contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parteâ.
Ma, tale schema funziona solo nel momento in cui lâiniziativa della pubblica amministrazione (bando o richiesta di preventivo) sia qualificabile appunto come offerta al pubblico irrevocabile, ai sensi dellâarticolo 1336 del codice civile: âL’offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta, salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi.
La revoca dell’offerta, se è fatta nella stessa forma dell’offerta o in forma equipollente, è efficace anche in confronto di chi non ne ha avuto notiziaâ.
Eâ ben evidente, però, che lâiniziativa a contrattare della PA non può mai essere considerata unâofferta al pubblico irrevocabile, qualificabile come âpropostaâ e, dunque, come presupposto per lâapplicazione dellâarticolo 1326 del codice civile, per le seguenti semplicissime ragioni:
1)                          lâiniziativa della PA non può mai contenere gli estremi essenziali del contratto, tra i quali, quanto meno, deve esservi il prezzo; siccome il prezzo viene definito a seguito di una negoziazione necessaria[1], il bando, lâavviso pubblico, la richiesta di preventivo manca inevitabilmente di uno dei requisiti necessari per poter essere configurato come proposta;
2)                          per far funzionare lo schema dellâarticolo 1326 del codice civile, si dovrebbe ammettere che allâofferta al pubblico della PA seguano una serie di accettazioni pubbliche; ma, queste accettazioni risulterebbero, allora, sottoposte a condizione: la condizione, cioè, che una sola tra esse venga selezionata, ai fini della costituzione del rapporto. Il che non si regge con lo schema proposto. In sostanza, la procedura di selezione del contraente osta allâapplicazione sia dellâarticolo 1326, sia dellâarticolo 1336, perchĂŠ le âcircostanzeâ e gli âusiâ, ma in realtĂ la legge speciale, cioè il codice dei contratti, impongono di selezionare il contraente, sicchè non è possibile unâautomatica accettazione di una proposta;
3)                          il giĂ citato articolo 32, comma 2, del codice, quale norma speciale, è posto proprio a vietare per legge che lâaggiudicazione costituisca âaccettazioneâ dellâofferta. Ciò impedisce radicalmente di applicare lâarticolo 1326, perchĂŠ:
a.       non può trovare spazio lo schema secondo il quale il bando o iniziativa della PA sia una proposta e lâofferta unâaccettazione, per le ragioni viste ai precedenti punti e perchĂŠ lo stesso articolo 32, comma 2, del codice riferisce alla sola PA la possibilitĂ (però negata mediante la sola aggiudicazione) di âaccettareâ;
b.      non può nemmeno lâofferta dellâoperatore economico essere qualificata come proposta ai fini della combinazione degli articolo 1326 e 1336 del codice civile, perchĂŠ anche laddove lâaggiudicazione venisse, correttamente sul piano strettamente civilistico, qualificata come âaccettazioneâ, tuttavia è la legge speciale a privare lâaggiudicazione del valore di accettazione. Il che, quindi, impedisce la formazione del consenso tra le parti, necessaria per la stipulazione del contratto e, di conseguenza, per la costituzione del rapporto. In altre parole: lâaggiudicazione non perfeziona lâobbligazione giuridica.
Del resto, come evidenzia il Consiglio di stato nella sentenza citata sopra, risalente al 2004, si reperiscono nellâordinamento una serie di elementi in base ai quali allâaggiudicazione non possono attribuirsi effetti giuridici costitutivi dellâobbligazione:
1)Â Â Â Â Â Â il divieto espresso di considerare lâaggiudicazione equivalente ad accettazione;
2)Â Â Â Â Â Â lâobbligo previsto dal comma 8 di stipulare il contratto entro i successivi 60 giorni dalla conseguita efficacia dellâaggiudicazione;
3)      la previsione che, superato il predetto termine di 60 giorni, lâoperatore economico (la cui offerta è considerata vincolata per 180 giorni dalla sua presentazione o per lâeventuale piĂš lungo termine previsto nel bando) può ritenersi sciolto da ogni vincolo e non stipulare il contratto; come fa, allora, a considerarsi giĂ perfezionata lâobbligazione giuridica, se lâoperatore economico, in assenza del titolo giuridico contrattuale, può liberamente decidere di non eseguire la prestazione?;
4)Â Â Â Â Â Â il divieto di stipulare il contratto nei 35 giorni successivi allâultima comunicazione di aggiudicazione (non operante, comunque, tra gli altri, nei casi dellâarticolo 36, comma 2, lettere a) e b)): un termine dilatorio finalizzato a verificare se siano proposti ricorsi contro la procedura seguita, la cui proposizione rende attuale il divieto ulteriore di stipulare il contratto, previsto dal comma 11 dellâarticolo 32. Divieti tutti posti a prevenire lâeventualitĂ dellâavvio dellâesecuzione delle prestazioni cui sussegua un annullamento della gara, che travolga gli effetti del contratto eseguito nel frattempo. Anche in questo caso, se lâaggiudicazione fosse sufficiente a perfezionare lâobbligazione giuridica, non sarebbe nemmeno immaginabile il sistema delle clausole âstand stillâ.
Inoltre, il comma 13 dellâarticolo 32 dispone che il contratto può essere eseguito, cioè le prestazioni possono essere attivate in quanto lâobbligazione risulti insorta, solo dopo che sia efficace. Ora, nel sistema degli enti locali non esistono controlli di legittimitĂ sui contratti, tali da condizionarne lâefficacia: pertanto, i contratti degli enti locali sono efficaci dalla loro stipulazione. Ma il comma 13 dellâarticolo 32 è lâennesima conferma che le obbligazioni vanno eseguite dopo la stipulazione del contratto, perchĂŠ è solo con detta stipulazione che le obbligazioni stesse nascono e si possono considerare giuridicamente perfezionate.
Dunque, sul piano strettamente giuridico, non vi è alcuna alternativa a considerare che lâobbligazione giuridicamente perfezionata consegua soltanto e solo alla stipulazione del contratto.
Sul piano finanziario, questa conclusione è suffragata dallâarticolo 183, comma 3, del d.lgs 267/2000, il quale, nel consentire di prenotare gli impegni relative a procedure in via di espletamento, chiarisce: âI provvedimenti relativi per i quali entro il termine dell’esercizio non è stata assunta dall’ente l’obbligazione di spesa verso i terzi decadono e costituiscono economia della previsione di bilancio alla quale erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all’articolo 186â.
Questa norma, a differenza del precedente comma 1, non parla piĂš di obbligazione giuridicamente perfezionata, ma di âobbligazione di spesaâ.
Questa, è qualcosa di diverso dallâobbligazione giuridica che deriva solo e soltanto dal contratto. Lâobbligazione di spesa può discendere, in effetti, dallâaggiudicazione, che completa il procedimento di spesa. Ne è comprova ulteriore lâultimo periodo dellâarticolo 183, comma 3, ove si dispone che âIn assenza di aggiudicazione definitiva della garaentro l’anno successivo le economie di bilancio confluiscono nell’avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell’intervento in c/capitale e il fondo pluriennale è ridotto di pari importoâ. Tale norma è rivolta ad una fattispecie specifica riguardante, per altro, solo i lavori pubblici, ma da essa pare potersi desumere un principio generale, secondo il quale la procedura giuscontabile possa chiudersi con lâaggiudicazione (definitiva). Fermo restando che comunque lâobbligazione giuridicamente perfezionata deriva dalla necessaria e successiva stipulazione del contratto, in assenza della quale si estingue anche la mera obbligazione contabile, che non può in alcun modo costituire presupposto per lâavvio delle prestazioni o per pretese da parte del prestatore.
In conclusione, la determinazione a contrattare âsemplificataâ potrebbe essere intesa come atto effettivamente univoco nel caso di acquisizione tramite strumenti di acquisto e non di negoziazione.
Nel caso di procedure di affidamento diretto (con o senza la â obbligatoria â valutazione di congruitĂ del preventivo basata su confronto con altri preventivi o, almeno, con listini ufficiali o analoghi affidamenti di altre amministrazioni), nelle quali lâiniziativa della PA (richiesta di preventivo, in qualsiasi forma espressa), la determinazione unica difetta del presupposto giuscontabile che abiliti lâamministratore a negoziare con lâoperatore economico. Un provvedimento di prenotazione della spesa, che preluda alla consultazione di mercato che sia la base della negoziazione per lâaffidamento diretto, è comunque necessario e, in ogni caso, la determina semplificata non può non richiedere la successiva formale stipulazione del contratto, poichĂŠ in ogni caso non sarebbe lâamministrazione a formulare una proposta accettata dallâappaltatore ai sensi dellâarticolo 1326 del codice civile, bensĂŹ lâappaltatore a rispondere ad un invito ad offrire.
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[1] A meno che, la PA non si avvalga di âstrumenti di acquistoâ, quali lâadesione a convenzioni Consip o lâacquisto mediante Ordine diretto di acquisto dal Me.P.: in questo caso, infatti, tutti gli elementi del contratto sono definiti, prezzo compreso, e si tratta, quindi, di acquisire la prestazione da una vetrina. In questi casi, in effetti, si ha una vera e propria offerta al pubblico irrevocabile; solo, però, che chi espone lâofferta al pubblico non è la PA, bensĂŹ lâoperatore economico.
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