I ricorrenti hanno fondato la loro richiesta su due elementi. La prima è che lo statuto della società non presenta, a loro giudizio i requisiti dell’in house providing, visto che l’«oggetto sociale [della società] non prevede in via esclusiva l’esercizio di quelle attività oggi codificate dai DD.Lgs, nn. 50/2016 e 175/2016, né prevede un limite percentuale (oltre l’80%) per l’esercizio di quelle attività di natura imprenditoriale che possono essere rivolte verso il mercato esterno dei privati».
La seconda è che, in sostanza, al di là delle previsioni statutarie, il controllo analogo non era mai stato di fatto esercitato, dal momento che «É altresì prevista una “Commissione assembleare di controllo, che istituita con delibera assembleare del 28.7.2010, ha prodotto i suoi primi atti quattro anni dopo, in data 14.04.2014».
Nessun tag inserito.