tratto da entilocali-online.it
Amministratori locali: misura dell’indennità di funzione per i lavoratori a tempo determinato
22Apr, 2020 by Redazione
Nella Delibera n. 8 del 18 febbraio 2020 della Corte dei conti Sardegna, alcuni Sindaci hanno chiesto un parere sulla misura dell’indennità di funzione da riconoscersi agli Amministratori già lavoratori dipendenti, assunti a tempo determinato con riferimento alla disciplina prevista agli artt. 82 (“Indennità”) e 60 comma 8 (“Ineleggibilità”) del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel). La Sezione, in merito alla questione, richiama i principi cui si ispira la normativa discendente dall’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato a tutela del Principio di non discriminazione (Dlgs. n. 368/2001), già oggetto di esame da parte della Corte Costituzionale (Sentenza n. 109/2013), nonché quella di cui al Dlgs. n. 81/2015 (cd. “Jobs Act”). In particolare, la Consulta, relativamente al caso del mandato elettorale, considerato che la struttura e le caratteristiche del contratto di lavoro a tempo determinato, connotato dalla prefissione di un termine, rendono tale tipologia contrattuale incompatibile con l’istituto dell’aspettativa, ha affermato che spetta al Legislatore ordinario la facoltà di disciplinare in concreto l’esercizio dei diritti garantiti nella materia in esame, attraverso un ragionevole bilanciamento di interessi e l’individuazione di un punto di equilibrio. La Sezione ha rilevato che i quesiti in esame attengono alla materia disciplinata dal Tuel al Capo IV (“Status degli Amministratori locali”) in cui si disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli Amministratori degli Enti Locali (art. 77 del Tuel). L’art. 81 prevede che gli Amministratori di Enti Locali possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo del mandato. L’art. 82, comma 1 stabilisce che l’indennità di funzione è dimezzata per gli Amministratori, già lavoratori dipendenti, che non abbiano richiesto l’aspettativa (art. 82 comma 1). La citata normativa ammette lo svolgimento di incarico di amministratore sia a tempo pieno sia a tempo parziale (da parte di chi non si avvalga del regime dell’aspettativa) e commisura in conseguenza l’indennità di funzione, ancorandola all’effettivo impegno temporale impiegato. Il quesito proposto attiene alla misura dell’indennità (piena o dimezzata) da riconoscere all’Amministratore già lavoratore a termine, trovandosi lo stesso oggettivamente impedito a svolgere l’incarico a tempo pieno o in forma esclusiva. Il quadro normativo all’esame dispone chiaramente che la corresponsione dell’indennità di funzione deve essere dimezzata nei confronti dell’Amministratore che non si trovi in regime di aspettativa non retribuita. In altri termini il diritto all’indennità in misura piena non può che conseguire ad un incarico svolto a tempo pieno da parte dell’Amministratore, previo collocamento in aspettativa non retribuita, così da escludere lo svolgimento contestuale di altro rapporto di servizio e del relativo trattamento stipendiale. In ragione di quanto sin qui esposto, ai sensi del citato art. 82, comma 1 del Tuel, non risulta consentito ammettere il lavoratore a tempo determinato alla indennità nella misura piena, in quanto lo stesso, risultando oggettivamente tenuto a proseguire nel proprio rapporto di lavoro, non potrebbe assolvere all’incarico a tempo pieno e in forma esclusiva e, inoltre, si troverebbe a percepire per intero sia l’indennità di funzione sia il trattamento stipendiale. Una diversa soluzione si appaleserebbe in contrasto con quanto disposto dall’art. 82 comma, 1 del Tuel, qualora si corrispondesse l’intera indennità a chi non svolga in forma piena/esclusiva l’incarico di Amministratore pubblico, determinando una evidente distorsione logico-giuridica. Tale ultima soluzione comporterebbe, inoltre, un ulteriore effetto distorsivo consistente in una ingiustificata corresponsione di pubblici emolumenti, esponendo ad un improprio esborso di pubbliche risorse e, ulteriormente, concretizzerebbe una ingiustificata discriminazione tra le due situazioni soggettive esaminate. Quella dell’Amministratore in aspettativa non retribuita, con diritto a percepire la sola indennità di funzione e quella dell’Amministratore/lavoratore a termine che percepirebbe oltre all’indennità in misura piena il proprio trattamento stipendiale.
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