23/04/2019 – TASI e mancata fruizione individuale dei servizi indivisibili resi dal Comune

TASI e mancata fruizione individuale dei servizi indivisibili resi dal Comune

QUI TAR Napoli n.1862/2019

“Nel merito, il ricorso va rigettato.
Si è visto che alla base del ragionamento sotteso al gravame vi è il convincimento che la mancata fruizione dei servizi erogati dal Comune e finanziati con la TASI, con specifico riferimento all’illuminazione pubblica, alla manutenzione stradale e al verde pubblico, renderebbe illegittima la pretesa impositiva.
Ebbene, tale tesi è infondata in punto di fatto e di diritto.
Sotto un primo profilo, occorre evidenziare che, come si evince dalla delibera gravata, tra i servizi indivisibili in questione rientrano (oltre quelli riportati di cui non usufruirebbe la ricorrente) anche quelli socio – assistenziali, di protezione civile, servizi cimiteriali e di manutenzione del patrimonio artistico – culturale e degli edifici comunali; ebbene, nel caso specifico non vi è prova che la ricorrente non fruisca di tali servizi di cui l’amministrazione ha tenuto conto ai fini della determinazione del tributo, visto che la perizia di parte si riferisce esclusivamente alla mancata erogazione di pubblica illuminazione, manutenzione stradale e verde pubblico.
Deve quindi ritenersi che, anche aderendo all’ermeneutica di parte ricorrente, in ogni caso la TASI sarebbe dovuta in relazione alla porzione residua dei servizi erogati dal Comune e di cui la ricorrente fruisce in qualità di residente. In punto di diritto, rileva il Collegio che, in ogni caso, il ragionamento di parte ricorrente si fonda su un presupposto privo di fondamento normativo, secondo cui la mancata fruizione individuale dei servizi indivisibili resi dal Comune – al cui finanziamento è destinata la TASI – renderebbe illegittima la pretesa impositiva.
In senso contrario, si è visto che il presupposto impositivo della TASI è costituito dal possesso o dalla detenzione di immobili, nella considerazione che da tale circostanza deriva il fondamento sul quale poggia l’onere di contribuzione per la fruizione dei servizi.
Si tratta in particolare di servizi indivisibili resi sul territorio comunale, quindi non misurabili singolarmente, in quanto non vengono erogati ad uno specifico utente bensì all’intera comunità. Il presupposto impositivo è quindi riconducibile, anche se mediatamente, alla erogazione dei servizi pubblici indivisibili (quindi non a domanda individuale ma in favore della generalità dei consociati) – e non al godimento da parte del singolo utente – con conseguente necessità di provvedere al relativo finanziamento, ciò che giustifica l’imposizione tributaria.”

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