tratto da quotidianopa.leggiditalia.it

Le principali pronunce e indirizzi della Corte dei Conti-1/15 aprile 2019

di Cristina Montanari – Responsabile dell’Area Finanziaria e Vicesegretario del Comune di Serramazzoni

La Giurisprudenza Consultiva

CONTABILITA’ E CONTROLLI

– La Sezione ha esaminato una richiesta di parere in ordine alla collocazione o meno di una società nel perimetro degli organismi societari a controllo pubblico, considerando anche altri aspetti consequenziali derivanti dallo specifico inquadramento; vista la portata generale della questione e considerata la numerosità dei casi simili presentati all’esame delle Sezioni regionali, verificato che su di essa non si riscontra unanimità di pareri emessi dalle Sezioni medesime, ha ritenuto opportuno proporre l’adozione di una pronuncia di orientamento al fine di stabilire se le società a maggioranza pubblica, partecipate da più enti ciascuno dei quali intestatario di quote inferiori al 50%, siano da considerare o meno come società controllate dai soci pubblici. Per le ragioni esposte, la Sezione ha sospeso la pronuncia e ha rimesso gli atti al Presidente della Corte dei conti per le valutazioni di competenza in ordine al quesito, affinché valuti la possibilità di deferire la questione alla Sezione delle Autonomie.

Corte dei conti-Umbria, delibera 28 marzo 2019, n. 57

– Non è possibile l’erogazione di un vantaggio economico da parte di un’amministrazione comunale al personale sanitario che accettasse di prestare la propria attività lavorativa presso una specifica struttura ospedaliera, in quanto realizzerebbe una non prevista ingerenza nell’organizzazione amministrativa dell’offerta sanitaria e nell’individuazione del trattamento economico di prestazioni di lavoro pubblico.

Corte dei conti-Basilicata, delibera 29 marzo 2019, n. 15

– E’ soggettivamente inammissibile la richiesta di parere dell’Azienda Sanitaria Locale, in quanto tale istituzione non è individuabile tra gli enti espressamente richiamati dall’art. 7, comma 8, L. n. 131 del 2003.

Corte dei conti-Piemonte, delibera 1 aprile 2019, n. 26

– Il quesito riguarda la qualificazione del finanziamento derivante dal Fondo di rotazione, gestito dalla Cassa Depositi e Prestiti, diretto a favorire l’abbattimento delle opere abusive a seguito di un ordine giudiziale di demolizione ex art. 32, comma 12, D.L. n. 269 del 2003, convertito nella L. n. 326 del 2003, e la relativa compatibilità con la disciplina delle regole che governano l’indebitamento, il Patto di stabilità degli Enti locali (ora saldo di finanza pubblica) e gli equilibri di finanza pubblica, e in particolare con la disciplina del dissesto ex art. 246 del Tuel. La Sezione, pronunciatasi in materia con il parere n. 100/2018, che richiama integralmente, dissente dall’interpretazione per cui l’istituto in esame sia soltanto una partita di giro che non incide sugli equilibri presenti e futuri di bilancio, dal momento che collocandosi all’interno della categoria dell’indebitamento va sottoposto a tutti i relativi limiti di legge, inclusi quelli preclusivi per gli enti in dissesto quale l’ente rogante.

Corte dei conti-Campania, delibera 3 aprile 2019, n. 76

FISCO E TRIBUTI

– In linea generale e salvo eccezioni previste da specifiche disposizioni normative, i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, illegittimamente non posti a carico degli utenti nell’esercizio di competenza, non possono essere inseriti nel Piano Economico Finanziario di esercizi successivi.

Corte dei conti-Basilicata, delibera 1 marzo 2019, n. 4

ORGANI DI GOVERNO

– Non è consentita la corresponsione di gettoni di presenza per i Presidenti e i componenti dei Gruppi consiliari che partecipino alla Conferenza dei capigruppo; il divieto discende direttamente dalla legge e non è derogabile dalla normativa regolamentare.

Corte dei conti-Lombardia, delibera 27 marzo 2019, n. 107

– Ai fini dell’individuazione dell’indennità di funzione del Sindaco e degli altri amministratori comunali, occorre ancorare la classificazione demografica dell’Ente al criterio “dinamico” indicato dall’art. 156, comma 2, TUEL, dovendosi tener conto, cioè, della popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, come risultante dai dati ISTAT. Ciò anche in considerazione della volontà legislativa, ispiratrice della norma richiamata, diretta ad attualizzare il più possibile il parametro indennitario da corrispondere per l’assolvimento delle relative funzioni degli amministratori locali al volume della popolazione residente in un dato momento storico, comportante l’incremento delle indennità a seguito di un aumento di popolazione, con il coevo passaggio dell’Ente ad una classe demografica superiore, e la diminuzione delle indennità per effetto di una riduzione della popolazione con il declassamento demografico dell’Ente locale.

Corte dei conti-Basilicata, delibera 29 marzo 2019, n. 16

PERSONALE E PREVIDENZA

– Nulla osta ad assunzioni di personale nel 2019 da parte degli enti locali, purché sia rispettato il limite di spesa per il nuovo personale assunto, che dev’essere non superiore al 100% della spesa del personale cessato nell’anno precedente, e seguite le indicazioni contenute nel D.M. 8 maggio 2018. Per quanto riguarda l’eventualità che, nel rispetto delle regole del turn over, residuino ulteriori possibilità di spesa per il personale (c.d. resti assunzionali) si richiama l’art. 3, comma 5, D.L. 90 del 2014, che consente di cumulare il budget assunzionale non utilizzato per un arco di tre anni rispetto all’anno in cui tale capacità cumulata viene spesa; per individuare il “triennio precedente” ai fini della determinazione dei resti delle capacità assunzionali ancora utilizzabili, va fatto riferimento alla programmazione dei fabbisogni di personale secondo le linee guida introdotte con il predetto D.M. 8 maggio 2018.

Corte dei conti-Veneto, delibera 14 marzo 2019, n. 53

– Il regolamento può disciplinare con effetto retroattivo la distribuzione di incentivi tecnici accantonati nel regime normativo antecedente il D.Lgs. n. 50 del 2016, perché la retrodatazione degli effetti è consentita dall’art. 216, commi 1 e 3; potrà disciplinare le suddette situazioni pregresse nel rigoroso rispetto dei limiti e parametri che la normativa, applicabile al tempo di tali situazioni, imponeva; è escluso, di conseguenza, che possa attualmente disciplinare la distribuzione di risorse accantonate secondo criteri non conformi con quelli in vigore al tempo dell’attività incentivabile.

Corte dei conti-Piemonte, delibera 21 marzo 2019, n. 31

– L’art. 1, comma 228L. n. 208 del 2015, ha disapplicato il comma 5-quater, art. 3D.L. n. 90 del 2014 “con riferimento agli anni 2017 e 2018”. Pertanto, con riferimento ai “resti” 2016 (per cessazioni intervenute nel 2015) i Comuni hanno la possibilità, in deroga al vincolo generale del 25%, di beneficiare di capacità assunzionali nel limite del 100% dei cessati, ove ricorrano le condizioni di cui al medesimo comma 5-quater (incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente in misura pari o inferiore al 25%); l’incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente va accertata con riferimento all’anno 2016, posto che la norma individua una capacità assunzionale annuale che rileva, nel 2019, alla stregua di resto assunzionale, come tale assoggettato alla regola – ribadita da Sezione Autonomie deliberazione n. 25/2017/QMIG – della cristallizzazione delle capacità assunzionali maturate secondo le norme vigenti all’epoca di cessazione dal servizio del personale e ancora non utilizzate.

Corte dei conti-Molise, delibera 22 marzo 2019, n. 31

– Il corrispettivo di un contratto d’appalto non configura direttamente una spesa per il personale; tuttavia, stante il disposto dell’art. 6-bisD.Lgs. n. 165 del 2001, l’esternalizzazione di servizi precedentemente gestiti in economia dal Comune non può porsi in alcun modo in contrasto con i vincoli di finanza pubblica in tema di contenimento delle spese di personale degli enti locali e deve essere rivolta a conseguire economie di gestione.

Corte dei conti-Lombardia, delibera 27 marzo 2019, n. 101

– Il giudice dei conti rende un parere sulla corretta imputazione contabile delle spese per incentivi in materia di funzioni tecniche ex art. 113D.Lgs. n. 50 del 2016, e sulla sottoposizione di tali incentivi, con riguardo a quelli relativi a funzioni tecniche svolte nel 2017, ai vincoli posti al complessivo trattamento accessorio del personale dall’art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 75 del 2017.

Corte dei conti-Umbria, delibera 28 marzo 2019, n. 56

– Nel rispetto di tutte le altre disposizioni normative che disciplinano l’assunzione presso le p.a. e ferma restando la vigenza di entrambi i vincoli posti dall’art. 1, comma 562L. n. 296 del 2006, la determinazione dei limiti assunzionali ivi contenuti, può prescindere dalla corrispondenza numerica tra personale cessato e quello assumibile, a condizione che permanga l’invarianza della spesa e, quindi, venga rispettato il tetto di spesa per il personale sostenuto nell’anno 2008. Conseguentemente, purché si verifichino dette condizioni, il limite assunzionale può ritenersi rispettato anche quando, a fronte di un’unica cessazione a tempo indeterminato e pieno, l’Ente, nell’esercizio della propria capacità assunzionale, proceda a più assunzioni a tempo parziale che ne assorbano completamente il monte ore.

Corte dei conti-sez. Autonomie, delibera 1° aprile 2019, n. 4/SEZAUT/2019/QMIG

– La nuova formulazione dell’art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 75 del 2017, prevede l’obbligo di riduzione dell’ammontare complessivo delle risorse per il trattamento accessorio del personale in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio solo per gli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità nel 2015. Per gli enti rispettosi del patto e, dunque, al di fuori dell’ipotesi eccezionale specificamente prevista dalla norma, la riduzione del personale in servizio non comporta automaticamente l’obbligo di ridurre in misura proporzionale le risorse disponibili per il trattamento accessorio del personale.

Corte dei conti-Piemonte, delibera 3 aprile 2019, n. 27

– Deve escludersi la possibilità per un Ente, nella determinazione del limite di spesa per il trattamento accessorio del personale prevista dall’art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 75 del 2017, di ricalcolare il fondo per il salario accessorio determinato per l’anno 2016 tenendo conto del personale allora teoricamente assumibile in considerazione della deroga intervenuta con la L. n. 205 del 2017 in materia di assunzioni. Il predetto articolo ha abrogato l’art. 1, comma 236L. n. 208 del 2015, e, nel riformulare la determinazione di tale tetto di spesa, non fa più riferimento alla possibilità di tenere conto del personale assumibile ai fini della determinazione dell’ammontare delle risorse destinabili al trattamento accessorio del personale.

Corte dei conti-Piemonte, delibera 4 aprile 2019, n. 29

– Ai fini dell’applicabilità delle disposizioni relative ai pregressi ed abrogati incentivi alla progettazione e quindi in relazione ai rapporti intertemporali fra l’art. 92D.Lgs. n. 163 del 2006 e l’art. 93, commi 7-bis, ter e quater del medesimo decreto, modificato nel 2014, si deve far riferimento alla data d’effettivo espletamento delle funzioni progettuali. Gli emolumenti de quibus sono connessi a un’attività che normalmente non si esaurisce uno acto, ma si articola in un procedimento complesso e durevole nel tempo per cui mancando un criterio normativo ad hoc come quello di cui all’art. 216D.Lgs. n. 50 del 2016, non può che farsi riferimento al generale principio d’irretroattività della legge in combinato disposto con il principio tempus regit actum. Ne consegue che se l’attività del dipendente è stata realizzata prima dell’entrata in vigore delle modifiche introdotte dalla L. n. 114 del 2014, continua ad applicarsi la disciplina pregressa (art. 92D.Lgs. n. 163 del 2006), se, invece, l’attività è stata realizzata dopo l’entrata in vigore della novella del 2014, si applicherà l’art. 93, comma 7-bis e ss. del medesimo decreto.

Corte dei conti-Piemonte, delibera 4 aprile 2019, n. 28

– Gli incentivi alla progettazione spettano al personale dipendente che abbia svolto la prestazione nel periodo che va dalla vigenza del D.L. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114 del 2014 all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 50 del 2016, sebbene il regolamento regionale (Reg. reg. n. 2 del 30 dicembre 2016) e il conseguente accordo sindacale decentrato si siano perfezionati successivamente all’entrata in vigore del nuovo regime introdotto dal codice degli appalti. Per i profili strettamente contabili, sono utilizzabili le risorse di bilancio accantonate e già impegnate. Non sono invece da ritenere più disponibili per la corresponsione delle indennità le risorse di bilancio ormai passate in economia.

Corte dei conti-Emilia Romagna, delibera 5 aprile 2019, n. 26

– Il giudice dei conti si esprime sulla disciplina relativa ai limiti finanziari della spesa per il personale appartenente alle Unioni di comuni.

Corte dei conti-Lombardia, delibera 5 aprile 2019, n. 123

– La quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del Codice della strada che gli enti possono destinare, ex art. 208D.Lgs. n. 285 del 1992, al “Fondo risorse decentrate”, per gli incentivi monetari da corrispondere al personale della polizia locale impegnato in progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale, non può essere utilizzata ad integrazione del fondo per il lavoro straordinario. I predetti proventi sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall’art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 75 del 2017, ad eccezione della quota eccedente le riscossioni dell’esercizio precedente per la parte eventualmente confluita, in aumento, nel “Fondo risorse decentrate” e destinata all’incentivazione di specifiche unità di personale di polizia locale effettivamente impegnate, nell’ambito dei suddetti progetti, in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro. Ai fini del rispetto dell’art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 75 del 2017, l’ammontare del fondo per il lavoro straordinario non può essere maggiorato della percentuale di aumento derivante dai rinnovi contrattuali allo scopo di rendere omogenee le basi di riferimento temporale applicabili a ciascuna delle componenti del trattamento economico accessorio soggetta al medesimo vincolo di spesa.

Corte dei conti-sez. Autonomie, delibera 9 aprile 2019, n. 5/SEZAUT/2019/QMIG

– Il giudice dei conti si esprime in materia di limiti alla capacità assunzionale nei comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti.

Corte dei conti-Sardegna, delibera 9 aprile 2019, n. 20

Gli atti di indirizzo-programmazione e verifica delle Sezioni Regionali

APPALTI E CONTRATTI

– Audizione della Corte dei conti nell’ambito dell’attività conoscitiva sull’applicazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), presso l’8° Commissione lavori pubblici, comunicazioni del Senato.

Corte dei conti-sez. riun. contr. 9 aprile 2019

CONTABILITA’ E CONTROLLI

– Fisco, Corte conti: standard comuni per scambio informazioni Italia-Paesi Ue. Lo scambio automatico obbligatorio d’informazioni fiscali fra le amministrazioni degli Stati membri dell’Ue coinvolge una moltitudine di contribuenti, in assenza di una preventiva selezione e analisi del rischio d’evasione. E’ quanto emerge da un’indagine della Sezione centrale di controllo della Corte dei conti su “Lo scambio automatico di informazioni nel settore fiscale tra l’Italia e i Paesi dell’unione europea” dopo il recepimento delle direttive europee sullo stato effettivo dello scambio automatico di informazioni reddituali, bancarie, ruling preventivi transfrontalieri e accordi preventivi sui prezzi di trasferimento (direttive 2011/16/UE2014/107/UE2015/2376/UE) e l’utilizzo delle stesse con finalità di deterrenza e contrasto alle frodi, alle evasioni e alle elusioni fiscali transfrontaliere. Lo scambio automatico rappresenta un importante strumento di contrasto all’evasione/elusione fiscale transfrontalieri, nonché alle strategie di pianificazione fiscale aggressiva con cui le imprese possono trasferire gli utili in Paesi a minore imposizione fiscale, producendo effetti sulla base imponibile di altri Stati membri. I molteplici interessi coinvolti nella procedura (delle informazioni per la corretta applicazione della normativa fiscale, alla riservatezza, all’esigenza di non alterare la concorrenza nel mercato internazionale, al diritto di difesa dei contribuenti) potrebbero suggerire l’elaborazione in sede comunitaria ed internazionale di standard comuni che individuino le fasi procedimentali su cui concentrare le verifiche sulle modalità di assunzione delle informazioni già nella fase di raccolta delle stesse, salvaguardando l’interesse alla speditezza delle attività. Un altro tema sottolineato nell’indagine è quello sull’incremento del volume dei dati dei contribuenti raccolti ed elaborati, rispetto al diritto di protezione dei dati personali, come stabilito tra l’altro dall’art. 16, comma 1 del Trattato sul funzionamento dell’Ue e dall’art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Con riferimento alle risorse umane impiegate, l’Agenzia delle Entrate ha segnalato che la dotazione di personale dell’Ufficio cooperazione internazionale (n. 32 dipendenti), è rimasta invariata dal 1° gennaio 2017 ad oggi. Gli investimenti complessivi del periodo 2017-2018 dedicati alle implementazioni tecnologiche sviluppate da Sogei S.p.A. e necessarie alla gestione delle suddette direttive ammontano a euro 774.473,85.

Corte dei conti-sez. centr. contr. sulla gestione Amm.ni Stato, deliberazione 1° aprile 2019, n. 6/2019/G

– Modalità invio atti revisione partecipazioni societarie. L’obbligo di trasmissione dei provvedimenti di revisione periodica delle partecipazioni societarie al 31/12/2017 alla competente Sezione di controllo, ex art. 20, commi 1-3, D.Lgs. n. 175 del 2016, è assolto mediante le seguenti modalità: i) le Amministrazioni accreditate sull’applicativo Con.Te (Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni) devono trasmettere esclusivamente tramite le funzionalità dello stesso applicativo, già utilizzate per la trasmissione dei documenti istruttori; ii) le Amministrazioni e gli enti non accreditati sull’applicativo Con.Te (Camere di commercio, Università, Unioni di Comuni, Comunità montane, Consorzi, ecc.) devono trasmettere via PEC all’indirizzo intestato alla Sezione territorialmente competente, reperibile sul sito della Corte dei conti, o altra modalità concordata con la Sezione; iii) i provvedimenti di competenza della Sezione controllo Enti (organismi assoggettati al controllo ex L. n. 259 del 1958) vanno trasmessi tramite PEC all’indirizzo sezione.controllo.enti@corteconticert.it. Quelli, invece, di competenza delle Sezioni riunite in sede di controllo (Amministrazioni dello Stato ed enti nazionali) vanno trasmessi via PEC all’indirizzo sezioni.riunite.in.sede.di.controllo@corteconticert.it. Resta fermo l’obbligo di comunicazione dei dati alla struttura di monitoraggio del Dipartimento del tesoro per il tramite dell’applicativo “Partecipazioni” del Portale Tesoro, ove saranno acquisiti dati ed esiti della razionalizzazione periodica sia le informazioni richieste ai fini del censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo delle società e di enti (delibera n. 22/SEZAUT/2018/INPR).

Corte dei conti-comunicato stampa del 3 aprile 2019

Le principali sentenze in materia di danno erariale

– Il fermo amministrativo previsto dall’art. 69R.D. n. 2440 del 1923, è un provvedimento di autotutela cautelare, di carattere eccezionale, che sospende il pagamento di un debito di un’amministrazione verso un soggetto a tutela di un credito della stessa o di altra amministrazione, rispetto al medesimo soggetto, con lo scopo di consentirne la compensazione. Il provvedimento di fermo, che trova applicazione fra amministrazioni statali, non può essere emesso ed eseguito quando il debito è a carico di amministrazioni non statali, ovvero di enti pubblici con personalità giuridica distinta dallo Stato (INPS, Fondo di previdenza per il personale del Ministero dell’Economia e delle Finanze).

Corte dei conti-Sicilia, sentenza 8 aprile 2019, n. 243

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