23/04/2019 – Impugnazione di delibere e regolamenti del Consiglio Comunale: quali termini?

Impugnazione di delibere e regolamenti del Consiglio Comunale: quali termini?

Entro quale termine è possibile la contestazione al TAR di una delibera comunale, con particolare riferimento al Regolamento sulla TARI

La decorrenza del termine per contestare una delibera del Consiglio Comunale, come un Regolamento, dipende dalla natura immediatamente lesiva o solamente programmatica del provvedimento: è da considerare immediatamente lesivo il Regolamento che danneggia alcune categorie professionali.

Tar Lombardia – Brescia, sez. I, 4 aprile 2019, n. 213

L’imprenditore che è direttamente danneggiato dalla delibera comunale sull’applicazione della tassa sui sui rifiuti deve impugnare immediatamente il Regolamento sulla TARI, non potendo attendere l’avviso di pagamento.

Nel caso di specie, infatti, i giudici amministrativi bresciani hanno ritenuto immediatamente lesivo il Regolamento comunale, e quindi è stata sancita la tardività della sua contestazione insieme agli avvisi di pagamento per il servizio rifiuti.

La natura della delibera comunale e il termine di impugnazione

Il Collegio ricorda che il regime di impugnazione e, conseguentemente, il dies a quo del termine per l’impugnazione dei regolamenti e delle deliberazioni della Giunta comunale, sono usualmente determinati in base alla natura sostanziale di tali atti, distinguendo a seconda che il contenuto delle prescrizioni dagli stessi recate abbia carattere meramente programmatico, generale e astratto oppure sia immediatamente lesivo.

Nell’ipotesi di norme regolamentari caratterizzate da profili di piena generalità e astrattezza, il termine per proporre gravame decorre non dalla pubblicazione ma dal momento in cui interviene l’atto attuativo direttamente lesivo, perché solo in quel momento l’interesse diventa concreto ed attuale.

L’atto applicativo, oltre a radicare l’interesse al ricorso, determina infatti anche la legittimazione a ricorrere. In tale ipotesi “L’interesse all’annullamento del regolamento, invero, all’interno della “categoria” o della “classe” dei suoi potenziali destinatari è un interesse indifferenziato, seriale, adespota (nella sostanza un interesse diffuso): esso diventa interesse soggettivamente differenziato (e, quindi, interesse legittimo) solo nel momento in cui il regolamento è concretamente applicato nei confronti del singolo.” (C.d.S., sez. V, 2 novembre 2017, n. 5071).

Il caso del Regolamento comunale che contempla direttamente alcune categorie di soggetti, direttamente lesi

Ove invece le disposizioni recate siano direttamente lesive, si legge nella sentenza, la giurisprudenza ha ritenuto applicabile la regola generale dell’immediata impugnazione delle delibere di Giunta e Consiglio.

A proposito della tassa sui rifiuti, in giurisprudenza si è, ad esempio, fatta una distinzione tra il caso di soggetti direttamente contemplati dal regolamento comunale e soggetti non contemplati.

Si è stabilito così che la deliberazione comunale di approvazione delle tariffe per il ritiro dei rifiuti solidi urbani che ha stabilito le diverse misure del tributo in ordine alle varie classi di utenti, è da considerare atto immediatamente lesivo nei confronti dei contribuenti, da impugnare nel termine di decadenza (C. Stato, sez. V, 12-07-1996, n. 854): pertanto, è stato ritenuto inammissibile il ricorso proposto contro la deliberazione unitamente agli atti applicativi, e cioè alle cartelle esattoriali.

Il caso della categoria professionale direttamente lesa dal Regolamento

Sulla scorta della richiamata giurisprudenza e applicando i principi citati, il TAR ha ritenuto il regolamento impugnato direttamente lesivo e da impugnare dal ricorrente entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione.

Il ricorrente, quindi, non poteva attendere l’avviso di pagamento per ricorrere al TAR contro la delibera comunale.

Infatti il Regolamento veniva contestato in relazione alla mancata specificazione delle ragioni dell’incremento della tariffa rifiuti per l’attività di “carrozzeria, autofficina, gommista ed elettrauto”, profilo con riferimento al quale il Regolamento doveva ritenersi immediatamente lesivo.

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