tratto da quotidianopa.leggiditalia.it

Costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti

di Cristina Montanari – Responsabile dell’Area Finanziaria-Tributi del Comune di Serramazzoni e Vicesegretario Comunale

Un Sindaco ha interrogato il magistrato contabile, ai sensi dell’art. 7, comma 8, L. 5 giugno 2003, n. 131, circa la possibilità di inserire nel PEF (Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti) 2019 i costi non inseriti nei PEF relativi agli esercizi precedenti, ovvero se tali costi sono recuperabili in altro modo.

Giova ricordare, al riguardo, che il PEF (il quale trova esplicito richiamo nell’art. 1, comma 683L. 27 dicembre 2013, n. 147, secondo cui “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia …(omissis)”: i) definisce i livelli di servizio; ii) autorizza la spesa preventivata per il servizio di gestione dei rifiuti; iii) determina il carico complessivo dei costi gravanti sui cittadini e sulle imprese da recuperare attraverso la tariffa, nell’ottica del principio “chi inquina paga“.

Quanto premesso, l’adita Corte dei Conti-Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata, con la Del. 1° marzo 2019, n. 4, ritiene che al quesito formulato dall’Ente debba essere data risposta negativa sostanzialmente per le seguenti ragioni:

dal principio stabilito dall’art. 1, comma 650L. n. 147 del 2013, secondo cui “La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria“, e facendo proprie le considerazioni del TAR Puglia-Lecce, di cui alla sentenza n. 1826/2017, si evince che i costi del servizio «devono essere calcolati secondo il criterio della competenza (in forza del quale ogni costo rileva temporalmente in relazione al momento di maturazione del fatto gestionale sotteso), di modo che ogni tariffa annuale sia costruita in maniera da bastare a se stessa, e non nascere già gravata da ulteriori pregressi oneri (estranei, appunto, ai costi del servizio imputabili all’esercizio finanziario di competenza)»;

le ipotesi in cui è possibile inserire costi del servizio riferibili ad anni precedenti nel PEF relativo all’anno successivo sono del tutto straordinarie ed eccezionali (si pensi alla possibilità di recuperare i mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili nelle ipotesi di cui all’art. 1, comma 654-bisL. n. 147 del 2013), e “… giammai riconducibili a “ordinari” comportamenti negligenti/illegittimi imputabili all’Ente locale», così escludendosi «…la possibilità di valutare tra le componenti di costo anche i mancati ricavi (tout court) derivanti, in via del tutto prevedibile, dalla “errata” (o illegittima) determinazione della tariffa per l’anno precedente“;

una diversa interpretazione, “…potrebbe portare alla inammissibile conseguenza di avallare – in via “ordinaria” – eventuali comportamenti colpevolmente inerti/illegittimi della P.A., riversando ad libitum sulle tariffe delle annualità successive i costi – anche ordinari – inerenti ad annualità pregresse“;

“… l’inclusione tout court, “ora per allora”, di eventuali deficit accumulati in anni precedenti finirebbe per far ricadere i relativi costi su tutti gli utenti attuali del servizio, ivi inclusi quelli (ad esempio, i nuovi residenti) che ben potrebbero non averne usufruito nell’anno precedente, e tanto in contrasto con la stessa “ratio” del tributo de quo“.

Alla luce delle suesposte considerazioni e in conclusione, secondo il magistrato contabile lucano, in linea generale e salvo eccezioni previste da specifiche disposizioni normative, i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, illegittimamente non posti a carico degli utenti nell’esercizio di competenza, non possono essere inseriti nel Piano Economico Finanziario di esercizi successivi.

Corte dei conti-Basilicata, Del. 1 marzo 2019, n. 4

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