tratto da Italia Oggi - 22 Marzo 2019

Appalti, impugnazioni dopo l’aggiudicazione 

Italia Oggi – 22 Marzo 2019

Il termine per impugnare l’ aggiudicazione decorre dalla comunicazione della stessa e non dalla conclusione della verifica dei requisiti. Lo ha affermato il Consiglio di Stato, sezione quinta, con la sentenza del 15 marzo 2019 n.1710 che ha esaminato una fattispecie inerente l’ efficacia dell’ aggiudicazione e i termini per impugnare il provvedimento della stazione appaltante.

Preliminarmente i giudici hanno chiarito che con l’ articolo 32 del decreto 50/2016 è stata del tutto eliminata la tradizionale categoria della «aggiudicazione provvisoria» e adesso si distingue fra «proposta di aggiudicazione» (adottata dal seggio di gara, ai sensi dell’ art. 32, comma 5) che ai sensi dell’ articolo 120, co. 2-bis ultimo periodo del codice del processo amministrativo non può essere impugnata, e «aggiudicazione» tout-court che è il provvedimento conclusivo di aggiudicazione e che diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di cui all’ art.33, co. 1 del cit. dlgs. n.50 della proposta da parte della stazione appaltante.

La pronuncia ha chiarito, quindi, che è il momento della verifica dei requisiti di partecipazione a costituire condizione di efficacia dell’ aggiudicazione e non di validità in quanto attiene sotto il profilo procedimentale alla «fase integrativa dell’ efficacia» di un provvedimento esistente ed immediatamente lesivo, la cui efficacia è sottoposta alla condizione della verifica della proposta di aggiudicazione di cui al cit. art.33 circa il corretto espletamento delle operazioni di gara e la congruità tecnica ed economica della relativa offerta.

Pertanto, nel caso di specie, aveva ben operato il Tar eccependo l’ inammissibilità dell’ appello perché il termine per impugnare l’ aggiudicazione ex art. 32, comma 5 del dlgs n.50 ed ex art.120, comma 2-bis del codice di procedura amministrativa «decorre dalla comunicazione della stessa». Quindi, il termine per l’ impugnazione dell’ aggiudicazione da parte dei concorrenti non aggiudicatari inizia a decorrere dal momento in cui essi hanno ricevuto la comunicazione di cui all’ art.76, comma 5, lett. a) del codice, e non dal momento, eventualmente successivo, in cui la stazione appaltante abbia concluso con esito positivo la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione.

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