23/02/219 – Uffici chiusi per meteo? Niente retribuzione  

Uffici chiusi per meteo? Niente retribuzione  

di EUGENIO DE CARLO – Italia Oggi – 22 Febbraio 2019

Con circolare ministeriale n.4/RU del 08/02/2019, il ministero dell’ interno ha diffuso la posizione dell’ Aran in ordine alla chiusura degli uffici pubblici per eventi meteorologici eccezionali, disposta con ordinanza di necessità ed urgenza, ed alle assenze dal servizio del personale dipendente, anche alla luce del nuovo Ccnl funzioni locali sottoscritto il 12.2.2018. L’ Agenzia ha precisato che ove l’ordinanza riguardi sia il pubblico che gli stessi dipendenti addetti all’ Ufficio, l’ assenza non sarà sanzionabile sul piano disciplinare, in quanto determinata da un’ impossibilità oggettiva di rendere la prestazione lavorativa.

In questi casi, tuttavia, non sussisterà nemmeno un obbligo del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione, in quanto, sul piano civilistico, l’eventualità di un impedimento oggettivo dipendente da causa esterna non addebitabile ad una delle parti libera le stesse dalle rispettive obbligazioni tra cui oltre quella lavorativa anche quella retributiva. In giurisprudenza, infatti, è stato ritenuto che il caso degli eventi calamitosi o degli eventi atmosferici avversi non configura, in alcun modo, un obbligo, da parte del datore di lavoro, a corrispondere la retribuzione, poiché certamente annoverabile tra gli eventi impeditivi della prestazione lavorativa, non connessi all’ attività aziendale, assolutamente non dominabili e in alcun modo riconducibili al rischio d’ impresa (cfr. Cass., Sez. Lav., sent. 4 dicembre 1982, n. 6614).

In tal caso, comunque, al fine di tutelare la propria posizione retributiva, il lavoratore potrà chiedere che l’ assenza sia imputata ai permessi personali retribuiti ovvero potrà concordare con il proprio datore di lavoro il recupero delle ore non lavorate nonché, infine, far ricorso ad altra tipologia di assenza retribuita contrattualmente prevista. Nel caso in cui, invece, l’ assenza dal servizio sia legata ad eventi meteorologici avversi, ma non sussista alcuna ordinanza che disponga la chiusura degli uffici pubblici rivolta anche ai lavoratori, l’ assenza potrà essere giustificata solo con il ricorso agli istituti contrattualmente previsti.

In questi casi, comunque, l’ assenza del lavoratore non sarà sanzionabile sul piano disciplinare e il datore di lavoro potrà, su richiesta del lavoratore, imputare l’ assenza ai diversi istituti della contrattazione collettiva in modo da salvaguardarne la retribuzione, fatta salva, inoltre, la possibilità di concordare il recupero delle ore.

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