Tra i punti all’ordine del giorno esaminati dalla Commissione ARCONET di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 nel corso della seduta tenutasi il giorno 18 gennaio u.s. figura, al quarto punto, una proposta di aggiornamento dell’allegato 4/2 (punto 3.20-bis) al d.lgs. n. 118 del 2011 riguardante la disciplina del FAL degli enti locali in dissesto, proposta condivisa dalla Commissione ARCONET che l’ha approvata senza correzioni, di talché la stessa sarà inserita nel prossimo decreto di aggiornamento degli allegati al d.lgs. n. 118 del 2011.
Con riguardo alle modalità di contabilizzazione previste per le anticipazioni di liquidità viene esplicitato che gli enti locali applicano l’articolo 52, comma 1-ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, non solo per le anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 4, e successivi rifinanziamenti, bensì finanche per quelle di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 e di cui al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.
Il fulcro dell’intervento della Commissione ARCONET è però costituito dalla proposta di adeguamento dell’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011 per la disciplina del FAL degli enti locali in dissesto, tematica sulla quale si è era registrato l’autorevole intervento della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 8 depositata l’8 luglio 2022, le cui conclusioni sono poi state superate con l’apposita modifica normativa di cui al comma 789 della legge di bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197), in forza della quale all’articolo 255, comma 10, del TUEL, le parole «all’articolo 222 e dei residui» sono state sostituite dalle seguenti: «all’articolo 222, delle anticipazioni di liquidità previste dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti e strumenti finanziari assimilabili, e dei residui».
Per gli enti locali in dissesto finanziario si richiamano ora nel contesto della proposta di adeguamento in esame le norme dalle quali, come noto, e come espressamente osservato dalla Sezione delle Autonome nella precitata deliberazione, deriva l’obbligo – in capo alla gestione ordinaria dell’ente – di conservare l’accantonamento del FAL nel risultato di amministrazione, ed in particolare: a) l’art. 255, comma 10, del TUEL, aggiornato dal surrichiamato art. 1, comma 789 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il quale prevede «che non compete all’organo straordinario di liquidazione l’amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all’articolo 222, delle anticipazioni di liquidità previste dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti e strumenti finanziari assimilabili, e dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché’ l’amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all’articolo 206»; b) l’art. 16, commi da 6-ter al 6-sexies del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022, n. 142, che disciplina le modalità di costituzione di un fondo nel risultato di amministrazione di importo pari all’ammontare complessivo delle anticipazioni di liquidità incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2022, da parte degli enti locali in stato di dissesto finanziario che alla data del 30 giugno 2022 hanno eliminato il FAL, senza tralasciar di considerare che il fondo ricostituito nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022 ai sensi del comma 6-ter di detto art. 16 è poi utilizzato secondo le modalità previste dall’articolo 52, comma 1-terdel decreto-legge n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ai sensi del quale «a decorrere dall’esercizio 2021, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato ai sensi del comma 1. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell’entrata del bilancio dell’esercizio successivo come “Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità”, in deroga ai limiti previsti dall’articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145». A seguito dell’utilizzo dell’intero importo del contributo di cui al comma 1 – dispone infine il successivo comma 1-quater – «il maggiore ripiano del disavanzo da ricostituzione del fondo anticipazione di liquidità applicato al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 rispetto a quanto previsto ai sensi del comma 1-bis può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi».
Avv. Giuseppe Vinciguerra
Segretario Generale Comune di Aragona
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