Clausole sociali, le Linee Guida Anac
Le Linee Guida ANAC n. 13 si occupano dell’obbligo (o facoltĂ ) di inserire clausole sociali nei contratti di appalto, a tutela dell’occupazione, risolvendo alcuni dubbi interpretativi rilevanti
Le Linee Guida ANAC n. 13, non vincolanti, si occupano della disciplina delle clausole sociali negli appalti, ovvero delle clausole che, ai sensi dellâarticolo 50 del Codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti inseriscono, nella lex specialis di gara al fine promuovere la stabilitĂ occupazionale del personale impiegato.
Linee Guida n. 13 recanti âLa disciplina delle clausole socialiâ
Relazione illustrativa delle Linee Guida in materia di clausole sociali
Con Delibera del Consiglio dellâAnac del 12 febbraio 2019 sono state approvate le Linee Guida in materia di clausole sociali negli appalti pubblici, giĂ poste in consultazione nella primavera del 2018.
Si tratta di un documento volto allâapplicazione corretta dellâart. 50 del Codice Appalti, che prevede che âPer gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensitĂ di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dellâUnione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilitĂ occupazionale del personale impiegato, prevedendo lâapplicazione da parte dellâaggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui allâarticolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensitĂ di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dellâimporto totale del contratto.â
Obbligo di inserimento delle clausole sociali e appalti ad alta intensitĂ di manodopera
Ad avviso dellâANAC , lâobbligo di prevede la clausola sociale è da restringere ai contratti ad alta intensitĂ di manodopera.
Nello specifico, lâAutoritĂ precisa che lâarticolo 50 pone in essere una disciplina obbligatoria per i contratti di servizi e lavori ad alta intensitĂ di manodopera e facoltativa per quelli non aventi tale caratteristica.
Si tratta dellâinterpretazione avallata dal Consiglio di Stato, essendo tale lâinterpretazione costituzionalmente orientata, perchĂŠ coerente con la considerazione di principio per cui la clausola in esame rappresenta un limite alla libertĂ di iniziativa economica, e quindi deve essere proporzionato agli obiettivi da raggiungere.
Natura giuridica non vincolante delle Linee Guida
Essendo un provvedimento adottato ai sensi della generale previsione di cui allâarticolo 213, comma 2 del Codice dei contratti pubblici, le indicazioni delle Linee Guida non sono vincolanti ma hanno natura strettamente interpretativa.
Secondo quanto si legge nella medesima Relazione Illustrativa, esse non prevedono nuovi obblighi ma si limitano ad interpretare e a fornire suggerimenti in relazione allâapplicazione di norme primarie sulle quali lâAutoritĂ non ha alcun potere di intervento.
Di seguito si riporta il testo integrale delle Linee Guida Anac n. 13
1.FinalitĂ e contesto normativo
2. Ambito di applicazione
3. Lâapplicazione delle clausole sociali
4. Il rapporto con i contratti collettivi
5. Conseguenze del mancato adempimento
Le presenti Linee guida sono adottate ai sensi dellâarticolo 213, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (di seguito Codice dei contratti pubblici), come novellato dal decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56 (cosiddetto decreto correttivo) e contengono indicazioni circa le modalitĂ di applicazione e di funzionamento dellâistituto della clausola sociale, da considerare non vincolanti.
- FinalitĂ e contesto normativo
Ai sensi dellâarticolo 50 del Codice dei contratti pubblici le stazioni appaltanti inseriscono, nella lex specialis di gara, comunque denominata, specifiche clausole volte a promuovere la stabilitĂ occupazionale del personale impiegato.
Ulteriori clausole sociali, diverse da quelle oggetto di queste Linee guida, sono consentite in base allâarticolo 3, comma 1 lettera qqq) del Codice dei contratti pubblici.
2. Ambito di applicazione
La disciplina recata dallâarticolo 50 del Codice dei contratti pubblici si applica agli affidamenti di appalti e concessioni di lavori e di servizi diversi da quelli di natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli ad alta intensitĂ di manodopera. Per servizi di natura intellettuale, si intendono i servizi che richiedono lo svolgimento di prestazioni professionali, svolte in via eminentemente personale, come ad esempio il brokeraggio assicurativo e la consulenza. Tale condizione si verifica nei casi in cui, anche eventualmente in parallelo allâeffettuazione di attivitĂ materiali, il fornitore elabora soluzioni, proposte, pareri che richiedono una specifica e qualificata competenza professionale, prevalente nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attivitĂ materiali e allâorganizzazione di mezzi e risorse. Il servizio, pertanto, non ha natura intellettuale per il solo fatto di essere prestato da personale soggetto allâobbligo di iscrizione in albi professionali.
Le stazioni appaltanti possono prevedere la clausola sociale anche in appalti non ad alta intensitĂ di manodopera, con esclusione (oltre ai servizi di natura intellettuale):
- degli appalti di fornitura;
- degli appalti di natura occasionale.
Laddove lâoggetto del contratto comprenda in modo scindibile sia prestazioni afferenti ad attivitĂ assoggettate allâobbligo di previsione della clausola sociale, sia prestazioni non soggette a tale obbligo, la clausola sociale si applica limitatamente alle attivitĂ ricadenti nellâobbligo di previsione della clausola sociale.Â
Resta ferma la facoltĂ per la stazione appaltante di estendere lâapplicazione della clausola sociale alle attivitĂ non assoggettate allâobbligo, purchĂŠ non escluse ai sensi dellâarticolo 50 del Codice dei contratti pubblici. Nella determina a contrarre le stazioni appaltanti esplicitano i presupposti per lâapplicazione della clausola sociale, nei casi in cui sussiste lâobbligo di previsione, ovvero motivano in ordine alla scelta effettuata negli altri casi.
Ai sensi dellâarticolo 36 del Codice dei contratti pubblici, le clausole sociali possono essere previste anche negli affidamenti sotto soglia.
La disciplina delle clausole sociali è inoltre applicabile ai settori speciali, in considerazione del richiamo operato dallâarticolo 114, comma 1, del Codice dei contratti pubblici alla disciplina contenuta negli articoli da 1 a 58
La clausola sociale, salvo diversa previsione della contrattazione collettiva, non si applica al personale utilizzato, nel contratto cessato, da parte delle imprese subappaltatrici.
3. Lâapplicazione delle clausole sociali
La stazione appaltante, sussistendo le condizioni oggettive e soggettive di applicazione dellâarticolo 50 del Codice dei contratti pubblici, inserisce la clausola sociale allâinterno della lex specialis di gara. Lâoperatore economico accetta espressamente la clausola sociale e lâobbligo è riportato nel contratto.
Lâobbligo richiede, in ogni caso, che siano rispettate le seguenti condizioni:
- il contratto di cui si tratta è oggettivamente assimilabile a quello in essere. Lâinserimento di clausole volte alla tutela dei livelli occupazionali non è legittimo qualora non sussista, per la stazione appaltante, alcun contratto in essere nel settore di riferimento, ovvero il contratto in essere presenti unâoggettiva e rilevante incompatibilitĂ rispetto a quello da attivare, Lâincompatibilità è oggettiva quando pertiene alle prestazioni dedotte nel contratto e non deriva da valutazioni o profili meramente soggettivi attinenti agli operatori economici. Non sussiste di regola incompatibilitĂ laddove il contratto di cui si tratta preveda prestazioni aggiuntive rispetto a quello precedente, salvo il caso in cui, per lâentitĂ delle variazioni e per i conseguenti effetti sulle prestazioni dedotte, risulti complessivamente mutato lâoggetto dellâaffidamento;
- lâapplicazione della clausola sociale non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dallâimpresa uscente, dovendo tale obbligo essere armonizzato con lâorganizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario. Il riassorbimento del personale è imponibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dallâesecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e lâorganizzazione definita dal nuovo assuntore. Tale principio è applicabile a prescindere dalla fonte che regola lâobbligo di inserimento della clausola sociale (contratto collettivo, Codice dei contratti pubblici).
Ai fini dellâapplicazione della clausola sociale, si considera di regola il personale dellâimpresa uscente calcolato come media del personale impiegato nei sei mesi precedenti la data di indizione della nuova procedura di affidamento.
Allo scopo di consentire ai concorrenti di conoscere i dati del personale da assorbire, la stazione appaltante indica gli elementi rilevanti per la formulazione dellâofferta nel rispetto della clausola sociale, in particolare i dati relativi al personale utilizzato nel contratto in corso di esecuzione, quali: numero di unitĂ , monte ore, CCNL applicato dallâattuale appaltatore, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianitĂ , sede di lavoro, eventuale indicazione dei lavoratori assunti ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente. Ă fatto salvo il diritto dei concorrenti di richiedere, in modo analitico, alla stazione appaltante i dati ulteriori ritenuti necessari per la formulazione dellâofferta nel rispetto della clausola sociale. Qualora la stazione appaltante non fosse in possesso dei dati richiesti, la stessa provvede a richiederli allâoperatore uscente, prestando particolare attenzione allâanonimato delle richieste pervenute, e a renderli noti a tutti i potenziali concorrenti. Le stazioni appaltanti valutano inoltre la possibilitĂ di inserire, negli schemi contrattuali, specifiche clausole che obbligano gli appaltatori a fornire le informazioni sul personale utilizzato nel corso dellâesecuzione contrattuale.
La stazione appaltante prevede, nella documentazione di gara, che il concorrente alleghi allâofferta un progetto di assorbimento, comunque denominato, atto ad illustrare le concrete modalitĂ di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico). La mancata presentazione del progetto, anche a seguito dellâattivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale con le conseguenze di cui al successivo punto 5.1. Il rispetto delle previsioni del progetto di assorbimento sarĂ oggetto di monitoraggio da parte della stazione appaltante durante lâesecuzione del contratto.
4. Il rapporto con i contratti collettivi
Le stazioni appaltanti indicano nella documentazione di gara il contratto collettivo applicabile in ragione della pertinenza rispetto allâoggetto prevalente dellâaffidamento, tenuto conto del richiamo espresso, disposto dallâarticolo 50 del Codice dei contratti pubblici, allâarticolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonchĂŠ di quanto stabilito dallâarticolo 30, comma 4, del Codice dei contratti pubblici. Lâoperatore economico subentrante applica le disposizioni sulla clausola sociale recate dal contratto collettivo indicato dalla stazione appaltante. Ă comunque fatta salva lâapplicazione, ove piĂš favorevole, della clausola sociale prevista dal contratto collettivo nazionale prescelto dallâoperatore economico
5. Conseguenze del mancato adempimento
La mancata accettazione della clausola sociale costituisce manifestazione della volontĂ di proporre unâofferta condizionata, come tale inammissibile nelle gare pubbliche, per la quale si impone lâesclusione dalla gara.
Lâesclusione, viceversa, non è fondata nellâipotesi in cui lâoperatore economico manifesti il proposito di applicarla nei limiti di compatibilitĂ con la propria organizzazione dâimpresa, secondo i termini evidenziati al paragrafo 3.
Lâinadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta lâapplicazione dei rimedi previsti dalla legge ovvero dal contratto. Nello schema di contratto le stazioni appaltanti inseriscono clausole risolutive espresse ovvero penali commisurate alla gravitĂ della violazione. Ove ne ricorrano i presupposti, applicano lâarticolo 108, comma 3, del Codice dei contratti pubblici.
6. Entrata in vigore
Le presenti Linee guida entrano in vigore 15 (quindici) giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il Presidente
Raffaele Cantone
Approvate dal Consiglio dellâAutoritĂ nellâadunanza del 13 febbraio 2019
Depositate presso la Segreteria del Consiglio in data 19 febbraio 2019
Il Segretario Maria Esposito
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