tratto da "Le più recenti indicazioni dell'Aran", di Arturo Bianco - ripreso da cmgoceano.it

LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI AFFIDATI AL SEGRETARIO

Gli incarichi dirigenziali affidati ad interim al segretario non possono in alcun modo essere remunerati con la corresponsione allo stesso di risorse tratte dal fondo per la contrattazione decentrata dei dirigenti. Lo stesso principio si deve considerare come applicabile anche nel caso di enti privi di dirigenti, amministrazioni in cui la remunerazione dei titolari di posizione organizzativa non è finanziata dal fondo per le risorse decentrate, ma direttamente dal bilancio.

In premessa l’Aran ci ricorda che non si possono applicare le disposizioni di un contratto nazionale a dipendenti che appartengono ad una categoria diversa. Tale divieto si deve considerare esteso anche alle interpretazioni analogiche. Ciò vale anche come divieto di applicazione del contratto dei dirigenti ai segretari comunali. Per cui le prestazioni aggiuntive svolte dai segretari non possono che essere remunerate attraverso gli istituti previsti dallo specifico contratto, con particolare riferimento alle previsioni dettate dal contratto decentrato integrativo nazionale del 22.12.2003 e successive modificazioni ed integrazioni, cui fa rinvio l’art.41, comma 4, del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16.5.2001. Tali previsioni consentono alle amministrazioni di remunerare queste prestazioni con la maggiorazione della indennità di posizione.

E’ assai importante la considerazione per cui “le risorse per la retribuzione di posizione e di risultato della funzione dirigenziale affidata al Segretario devono considerarsi economie, che conseguentemente tornano a far parte delle risorse di bilancio”. E’ questo un punto su cui è opportuno richiamare la massima attenzione e ciò per evitare che l’ente debba sostenere oneri aggiuntivi non giustificati. Infatti, ci viene espressamente detto che “ogni diversa interpretazione, anche quella che prevedesse una ridistribuzione delle risorse per incrementare la sola retribuzione di risultato degli altri dirigenti, ai sensi degli art.27, comma 9, e 28, comma 2, del CCNL del 23.12.1999, si tradurrebbe, alla luce di quanto detto, in un doppio onere a carico dell’ente per lo svolgimento delle medesime funzioni dirigenziali”.  

Print Friendly, PDF & Email

Nessun tag inserito.

Torna in alto