La proroga tecnica ha carattere eccezionale!
Tar Lombardia, Milano, Sez. IV, 17/11/2022, n. 2552
Nell’accogliere il ricorso avverso il provvedimento con il quale è stato prorogato per la durata di 180 giorni un contratto di servizi, il Tar Lombardia ribadisce come la proroga “tecnica” abbia carattere eccezionale.
Questo quanto stabilito da Tar Lombardia, Milano, Sez. IV, 17/11/2022, n. 2552:
2.3 Il motivo è fondato anche nella parte in cui contesta che la proroga sia stata disposta prima dell’avvio della nuova gara.
Più in dettaglio, in base all’interpretazione della norma fornita dall’Anac e dalla giurisprudenza amministrativa (in tal senso ex plurimis TAR Campania, Napoli, VIII, 10/02/2022 n. 891), affinché la proroga tecnica sia legittima, devono ricorrere i seguenti presupposti: – la proroga deve rivestire carattere eccezionale, utilizzabile solo quando non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali, nei soli e limitati casi in cui vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente (Cfr. Cons. St., V, 11.5.2009 n. 2882; delibere Anac n. 36 del 10.9.2008; n. 86/2011; n. 427 del 2.5.2018); – la nuova gara deve essere già stata avviata al momento della proroga (Parere Anac AG n. 33/2013).
Nel caso di specie la proroga risulta disposta con nota PEC del 9/6/2022 mentre la nuova procedura per l’affidamento del servizio è stata indetta il 5 luglio 2022, cioè prima della scadenza del contratto ma dopo la proroga.
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