22/11/2019 – Si possono emendare le linee programmatiche presentate dal sindaco al consiglio comunale ai sensi dell’articolo 46, comma 3, del dlgs n. 267/00?

La facoltà non è esclusa in base all’art. 42 del decreto 267/2000
Programma emendabile
Parola al consiglio sulle linee del sindaco
 
Risposta. L’articolo 46, comma 3, del dlgs n. 267/00 demanda allo statuto il termine entro il quale il sindaco, previa audizione della giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Il citato articolo prescrive che lo statuto disciplini anche i modi di partecipazione del consiglio «alla definizione, all’adeguamento e alla verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco… e dei singoli assessori». Il Consiglio nella sua funzione di indirizzo e controllo come enunciata dal decreto legislativo n. 267/00 è chiamato, dunque, a partecipare al programma amministrativo sia nella fase iniziale che nelle fasi intermedie, con le modalità indicate proprio nello statuto. Lo statuto di un comune stabilisce che il sindaco, in sede di verifica annuale dello stato di attuazione dei programmi, presenta al Consiglio una relazione sul grado di realizzazione delle linee programmatiche nei termini di cui all’art. 193 del Tuoel. Alla luce della normativa sopra richiamata, si ritiene che le linee programmatiche non possano non essere «partecipate» tramite delibere quali atti tipici con i cui gli organi collegiali manifestano la propria volontà. Pertanto non si ritiene esclusa la facoltà di proporre emendamenti alle linee programmatiche presentate dal sindaco, considerato che il disposto recato dal citato articolo 42, comma 3, del dlgs n. 267/00 assegna al consiglio la competenza alla definizione, all’adeguamento e alla verifica periodica del programma di governo.

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