La condotta dello X, pertanto si è posta in volontario contrasto con l’art. 184 TUEL che prevede la necessità di presentare titoli «atti a comprovare il diritto acquisito del creditore».
Alla produzione del complessivo danno arrecato, peraltro, ha dato il proprio apporto causale la Sig.ra Y, la quale non ha effettuato i dovuti controlli, o li ha fatti con grave negligenza, non avvedendosi, conseguentemente, della mancanza della necessaria documentazione. D’altra parte, la stessa convenuta, in sede istruttoria, ha ammesso le proprie responsabilità, dichiarandosi disponibile a rifondere quanto a lei addebitato.
Sulla base delle suesposte argomentazioni risultano, quindi, provati i presupposti della responsabilità amministrativo – contabile del Sig. X, il quale ha tenuto una condotta contraria ai propri doveri d’ufficio, costituita da richieste di rimborsi indebiti, in quanto relativi a spese non effettuate o, comunque, non supportate da documentazione idonea a dimostrare l’effettività e la corrispondenza con le finalità istituzionali delle medesime, nella misura complessiva di € 12.402,45.
Risulta altresì provata, a titolo di colpa grave, la responsabilità della Sig.ra Y (dalla stessa, peraltro, ammessa), limitatamente alla somma di € 3.783,78.
Non osta alla dichiarazione di responsabilità amministrativa l’eventuale mancata sottoscrizione degli originali degli atti di liquidazione della spesa eccepita dalla difesa in quanto, in questa sede, non rileva l’illegittimità – e financo l’inesistenza – dell’atto amministrativo di controllo emanato bensì il concreto comportamento posto in essere in tale attività; al contrario la mancata sottoscrizione dell’atto costituirebbe un ulteriore indice della grave negligenza posta in essere nell’esercizio della funzione amministrativa.
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