La responsabilità per i mancati incassi ed i ritardi |
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di Arturo Bianco Matura responsabilità amministrativo/contabile in capo ai dirigenti ed ai dipendenti che hanno determinato un danno all’ente per mancati incassi di somme, nonché per gli oneri aggiuntivi in termini di spese legali e di transazioni che sono stati determinati dai ritardi con cui hanno adottato atti amministrativi di loro spettanza. Tali responsabilità maturano a seguito di comportamenti sia dei dirigenti sia dei dipendenti che hanno dimostrato concretamente negligenza nello svolgimento delle proprie attività. Siamo in presenza di indicazioni della magistratura contabile assai rilevanti per l’impatto che possono avere sullo svolgimento delle attività ordinarie del personale e per l’attenzione che dimostrano essere in crescita rispetto alle attività poste in essere dal personale. I MANCATI INCASSI La negligenza che determina incassi inferiori per l’amministrazione, nel caso specifico mancato introito dei proventi degli oneri di urbanizzazione e mancata escussione delle polizze fideiussorie depositate a garanzia di tali pagamenti, determina per la sentenza della Corte dei Conti del Lazio n. 302/2016 la maturazione di responsabilità amministrativa in capo sia ai dirigenti che ai dipendenti coinvolti. Viene evidenziato dalla sentenza che “i convenuti, dando prova di disinvolta noncuranza e dando prova di scarsa attitudine a ricoprire un pubblico ufficio, hanno, ciascuno per il settore di competenza, colposamente trascurato le attività propedeutiche alla riscossione degli oneri concessori dovuti all’ente locale”. Ed ancora viene censurata la condotta del dirigente che “ha mancato di esercitare qualsiasi funzione propulsiva in ordine alla corretta gestione delle pratiche relative agli oneri concessori”. Altro motivo di rilievo critico in capo al dirigente è quello di avere “dichiarato, espressamente, di volersi disinteressare del settore edilizia privata e urbanistica”. In capo al coordinatore dell’ufficio viene mossa la censura di “avere dimostrato assoluto disinteresse nella verifica delle attività degli impiegati sottoposti, agevolando il massimo lassismo nell’amministrazione comunale”. In capo ai dipendenti, tra le varie censure, si evidenziano le seguenti:
Nella stessa direzione occorre inoltre segnalare i principi dettati dalla sentenza della Corte dei Conti della Sardegna n. 196/2016: essa stabilisce che matura responsabilità amministrativa in capo al dirigente che non ha dato corso alle opportune iniziative necessarie a garantire che l’ente potesse effettivamente incassare il pagamento dei corrispettivi che devono essere versati da una società privata a fronte della concessione della gestione di un impianto sportivo, nonché nel caso in cui abbia disposto il pagamento di somme non dovute al privato. Da evidenziare che la stessa sentenza ritiene che maturi responsabilità amministrativa perché il dirigente ha disposto l’erogazione di risorse per lo svolgimento di attività di manutenzione ordinaria, che sulla base del capitolato erano invece poste in carico al privato. Nel caso specifico non maturano gli elementi utili per potere dare corso alla riduzione della sanzione, in quanto non possono essere ritenuti idonei a produrre tali effetti l’avere garantito “il regolare svolgimento del servizio pubblico… e nel contempo evitato l’ulteriore degrado della struttura”. I RITARDI La sentenza della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della Sardegna n. 195/2016 stabilisce la maturazione di responsabilità amministrativa in capo ai dirigenti che hanno provocato danni al proprio ente per avere adottato in ritardo atti di propria competenza, a nulla rilevando che tali atti fossero legittimi. La sentenza censura in primo luogo l’ assenza di una convincente “giustificazione per la tardiva conclusione del procedimento”. Tale non può in alcun modo essere considerato il fatto che il dirigente evidenzi di avere dovuto curare “numerosi e importanti procedimenti amministrativi”. Questa giustificazione non viene accolta per la sua genericità e perché il provvedimento in oggetto “non presentava profili di particolare complessità, tali da giustificare un ritardo così pronunciato, pur considerando l’intensità del coevo impegno lavorativo della convenuta”. Occorre ricordare che i dirigenti non possono che essere avvertiti “dell’importanza di concludere tempestivamente il procedimento”. Nel caso specifico l’esigenza di rapida conclusione era rafforzata non solo dalla presenza di “ragioni di astratta legittimità dell’azione amministrativa, ma anche perché l’eventualità di un’iniziativa giudiziaria della aggiudicataria (alla luce dello svolgimento della vicenda, come illustrato in citazione) era altamente prevedibile, così come lo era il fatto che, se tale ricorso fosse stato proposto contro il silenzio dell’amministrazione, quest’ultima avrebbe visto sicuramente compromessa la sua posizione”. Nel caso specifico la sentenza stabilisce inoltre che non determina la maturazione di danno erariale la somma che è stata liquidata in sede transattiva alla società come danno da mancata applicazione del contratto in quanto si è trattato di una scelta legittima. Ed ancora, non si può dare corso alla compensazione perché “il danno contestato non è la conseguenza del provvedimento di revoca, bensì del ritardo con il quale esso è stato adottato. Occorre infine ricordare che la sentenza in esame, in considerazione dei vantaggi conseguiti dall’ente, ha applicato la riduzione del 50% della misura della sanzione. |
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