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Stand still processuale: è consentito comunque lo svolgimento di attività propedeutiche alla stipula del contratto
21Ott, 2020 by Redazione
Nella Sentenza n. 5420 del 9 settembre 2020 del Consiglio di Stato, i Giudici si esprimono sulla ratio e sui limiti di funzionamento dello stand still processuale. L’art. 32, comma 11, del Dlgs. n. 50/2016, prevede il c.d. stand still (letteralmente “stare fermo”) processuale ovvero la regola per la quale la proposizione di un ricorso giurisdizionale con istanza cautelare avverso il provvedimento di aggiudicazione ha l’effetto di impedire la stipulazione del contratto d’appalto per un termine di (almeno) 20 giorni. Tale regola tutela l’interesse del concorrente non aggiudicatario impugnante l’aggiudicazione, poiché consente il primo vaglio giudiziario dei motivi di ricorso – in sede di decisione sull’istanza cautelare – a contratto non ancora concluso, e, quindi, in condizioni tali da poter assicurare al ricorrente tutela piena (in forma specifica) senza eccessiva compromissione dell’interesse pubblico come, invece, accadrebbe se fosse accolta l’istanza di sospensione dell’aggiudicazione con il contratto già stipulato e l’esecuzione avviata. Lo stand still comporta un impedimento procedimentale, ma, proprio per la necessità di bilanciare gli opposti interessi in precedenza descritti, delimitato alla stipulazione del contratto e non, invece, alle altre attività prodromiche alla stipulazione stessa quali la verifica dei requisiti ed ogni altro obbligo previsto dalla legge di gara a carico dell’aggiudicatario. Infatti, sarebbe eccessivamente pregiudicato l’interesse dell’Amministrazione, e quello dello stesso aggiudicatario, se, nel tempo di durata dello stand still, non fosse consentito, oltre alla stipulazione del contratto, alcun’altra attività procedurale, considerato che ne verrebbe l’inevitabile allungamento dei tempi per la stipulazione quando, terminato il periodo di stand still per reiezione dell’istanza cautelare o per le altre ragioni previste dal Legislatore, detta stipulazione divenisse subito possibile. In conclusione, lo stand still processuale è diretto esclusivamente a controllare l’interesse del concorrente non aggiudicatario a conseguire una prima pronuncia giudiziaria quando il contratto non è ancora stato stipulato. Quindi, durante il periodo di stand still non è vietato lo svolgimento di attività successive all’aggiudicazione e propedeutiche alla stipula del contratto, come la verifica dei requisiti o altri adempimenti prescritti dalla legge di gara.
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