tratto da lasettimanagiuridica.it
Il Consiglio di Stato dà ragione ad AGCM per gravi anomalie in una gara CONSIP
(sf) l’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato ricorre al Consiglio di Stato per sostenere la piena regolarità del proprio provvedimento con il quale a conclusione del procedimento istruttorio ha ritenuto che alcune società avevano posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza contraria all’art. 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), consistente in una pratica concordata avente la finalità di condizionare gli esiti della gara bandita dalla Consip S.p.A. (“Consip”) per l’affidamento dei servizi di supporto e assistenza tecnica per l’esercizio e lo sviluppo della funzione di sorveglianza e “audit” dei programmi cofinanziati dall’Unione europea (gara “AdA”) attraverso l’eliminazione del reciproco confronto concorrenziale e la spartizione dei lotti relativi.
Esaminando le istanze di riesame della decisione di primo grado, per ragioni contrapposte, il Consiglio di Stato (5885/2020) conferma la decisione dell’Autorità che aveva rilevato che le offerte economiche presentate nella gara Consip AdA dalle parti presentano delle anomalie intrinseche.
In primo luogo, veniva evidenziato che le offerte delle parti, pur avendo ciascuna partecipato a diversi lotti, sono state concertate in modo tale che gli sconti più consistenti presentati da ciascuna di esse – compresi per tutte tra il 30% e il 32,3% – non si sovrapponessero mai, e questo in relazione a ben nove lotti. Non appare infatti plausibile che le quattro principali imprese del settore – potenzialmente in concorrenza tra loro – offrano esattamente lo stesso livello di sconto sia nei lotti in cui hanno interesse (30-32%) sia nei lotti in cui affermano di non averne (10- 15%). E ulteriore conferma della inspiegabile, se non secondo una logica concertativa, condotta delle imprese si rinviene nella circostanza per cui il meccanismo ripartitorio è stato supportato anche dalla formulazione di “offerte d’appoggio”, che visto il ridotto livello degli sconti, non avrebbero mai potuto consentire l’aggiudicazione del lotto, come del resto erano pienamente consapevoli le stesse imprese (cfr. le dichiarazioni di Ernst&Young per cui “con il 10% di sconto era abbastanza remota la possibilità di aggiudicarsi il lotto 4”).
L’istruttoria procedimentale ha permesso di accertare che le offerte d’appoggio erano necessarie anche in ragione della formula utilizzata dalla stazione appaltante per l’attribuzione del punteggio economico, dal momento che tale meccanismo permetteva, in estrema sintesi, che la società che doveva aggiudicarsi il lotto avrebbe ottenuto il punteggio economico massimo (nel caso in cui nessun soggetto estraneo al cartello avesse presentato offerta su quel lotto) o un punteggio economico comunque molto vicino al punteggio economico massimo eventualmente attribuito ad un outsider, solo tramite la presentazione di offerte d’appoggio con sconti minimi – che abbassavano la media nella formula.
Ciò che emerge è un inequivoco parallelismo dello schema di offerta adottato dalle big four, che non trova alcuna giustificazione alternativa a quella della concertazione, già emergente dai dati documentali.
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