tratto da jonius.it

Non vi è esenzione dal contributo di costruzione per opere pubbliche o di interesse generale realizzate da un privato in assenza di delega o concessione pubblica

L’art. 17 comma 3 lettera c) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 esclude la corresponsione del contributo di costruzione “per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici”, riproponendo in modo testuale la lettera f) dell’art. 9 comma 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Univoco orientamento giurisprudenziale subordina il riconoscimento della gratuità del permesso di costruire, ossia l’esenzione dal contributo, ad un duplice requisito oggettivo e soggettivo: la destinazione funzionale dell’opera e la sua realizzazione a cura di soggetti pubblici, sia essa diretta o indiretta, e quindi, in questa seconda ipotesi, “…qualora (come avviene nella concessione di opera pubblica e in altre analoghe figure organizzatorie) lo strumento contrattuale utilizzato consenta formalmente di imputare la realizzazione del bene direttamente all’ente per conto del quale il privato abbia operato…(e in definitiva)…se il privato abbia agito quale organo indiretto dell’amministrazione, come appunto nella concessione o nella delega” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 11 febbraio 2016, n. 595; nello stesso senso ancora più di recente Sez. IV, 20 novembre 2017, n. 5356; nel senso che “…solo laddove l’opera non possa, neppure in astratto, avere una destinazione diversa da quella pubblica si potrà dunque configurare il presupposto per l’esonero dal pagamento del contributo di costruzione” vedi Sez. IV, 30 agosto 2016, n. 3721; nella prospettiva dell’evoluzione della nozione di pubblica amministrazione può ammettersi l’ampliamento del requisito soggettivo soltanto per “…soggetti privati (imprenditori individuali, società per azioni) che esercitino un’attività pubblicisticamente rilevante, ponendosi in una condizione di longa manus della p.a.”: Sez. IV, 6 giugno 2016, n. 2394).

 

QUI l’articolo completo

Nessun tag inserito.

Torna in alto