tratto da Italia Oggi Sette del 21.09.2020
Rifiuti, smaltirli da sé non esenta da Tarsu

L’applicazione della norma di cui all’art. 62 del dlgs 507/93, così come poi recepita dai regolamenti comunali di applicazione della Tarsu, non prevede, in casi di smaltimento autonomo di rifiuti speciali da parte del contribuente, una totale esenzione dal tributo per gli stessi, potendo il comune riconoscerne anche la sola riduzione in percentuale. È quanto precisato dalla Commissione tributaria regionale del Lazio con la sentenza n. 370/13/2020. Un contribuente aveva chiesto, alla Ctp romana, l’annullamento dell’avviso di accertamento Tarsu notificatole dal comune di Pomezia e che la stessa aveva ritenuto illegittimo in quanto le attribuiva il carico fiscale di cui riteneva essere esonerata dal momento che, per il suo studio dentistico, ella provvedeva autonomamente a smaltire, tramite apposita ditta specializzata, i propri rifiuti speciali. I giudici provinciali accoglievano parzialmente il suo ricorso, limitando l’esenzione dalla Tarsu solamente ai locali adibiti dalla professionista a laboratorio, pari a 30 metri quadrati, unica porzione dello studio dentistico in cui i giudici ritenevano prodursi quei rifiuti speciali pericolosi. Il comune proponeva appello ritenendo che i giudici di primo grado avessero erroneamente ritenuto idonea la documentazione della contribuente consistente in una mera dichiarazione del soggetto cui era stato affidato quello smaltimento. Invece, insisteva l’ente, avrebbe dovuto essere prodotta la stessa convenzione o il contratto stipulato tra la contribuente dentista e la ditta di smaltimento, da presentare poi al comune con denuncia di variazione. La Ctr ha quindi accolto il gravame dell’ufficio, ritenendo che l’ente comunale avesse operato correttamente dal momento che, proprio ai sensi del dlgs 507/93, gli è consentito stabilire con regolamento la porzione di superficie non tassabile tale da ridurre, e non esentare del tutto, dal tributo in questione. Quella porzione, nel caso di specie, non solo era da dimostrare come adibita a smaltimento tramite ditta autonoma esibendo apposita convenzione, ma era altresì necessario indicare tale circostanza nella denuncia di variazione Tarsu, nel caso di specie omessa.

Tale decisum è corroborato da un pronunciamento di Cassazione (sent. 2271/2018) con cui i giudici di legittimità hanno affermato che il diritto all’esenzione avrebbe potuto essere semmai riconosciuto soltanto se la produzione e lo smaltimento dei rifiuti speciali fosse stato idoneamente provato e inserito in dichiarazione.
Nicola Fuoco
 
(…) Ha proposto appello il comune di Pomezia, eccependo, tra l’altro, l’insufficienza della documentazione prodotta dal contribuente, consistente nella mera dichiarazione del soggetto smaltitore dei rifiuti, essendo invece necessaria la produzione della convenzione stipulata tra la ditta stessa e il contribuente, il quale inoltre avrebbe dovuto produrre tale documento nella denuncia di variazione Tarsu/Tares, ai sensi dell’art. 70, dlgs n. 507/93.(…)
L’appello del comune di Pomezia, a giudizio di questa Commissione, deve essere accolto. L’avviso di accertamento impugnato, relativo al mancato pagamento Tarsu anno 2009, riguarda il locale sito in Pomezia, (…), destinato a «studio professionale, dentistico».
L’art. 62 del dlgs n. 507/93 (…) Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa che per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile il comune può individuare nel regolamento categorie di attività produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto alla intera superficie su cui l ‘attività viene svolta.»
Il Regolamento del comune di Pomezia relativo alla applicazione della Tarsu (…) prevede, (…) riduzioni di tariffa «per le attività (…) su cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi, in quanto le relative operazioni non sono esattamente localizzate: riduzione del 30%».
Da detta normativa si ricava pertanto non essere prevista l’esenzione dal pagamento dell’imposta in esame, ma una percentuale di riduzione, alle condizioni normativamente richieste.
Sul punto, una recente sentenza della Corte di cassazione (n. 2271 del 30/1/2018), nel confermare un consolidato orientamento, ha affermato che il diritto alla esenzione o alla riduzione della tassa rifiuti in relazione alla produzione di rifiuti speciali vada dimostrata dal contribuente in dichiarazione, spettando quindi al soggetto passivo di imposta provare che una determinata parte di superficie è produttiva di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, essendo dunque irrilevante che la società abbia provato di aver affidato, negli anni oggetto dell’accertamento, rilevanti quantità di rifiuti speciali a ditte specializzate per il loro smaltimento e recupero. In mancanza della suddetta dichiarazione presentata al comune, il pagamento è pertanto dovuto.(…)

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