tratto da lavoripubblici.it
Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire: demolizione o sanzione?
22/09/2020
Cosa accade in caso di interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire?
Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire: la sentenza del Consiglio di Stato
Come sempre, per rispondere a questa domanda sarebbe sufficiente leggere la normativa edilizia ed in particolare il D.P.R. n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) ma, come è spesso accaduto in questi quasi 20 anni di applicazione della norma, sono tante le pieghe che si nascondono in fase applicativa che generano ricorsi e dubbi. È il caso della sentenza n. 5453 del 15 settembre 2020 con la quale il Consiglio di Stato ha risposto alla domanda iniziale, trattando il caso di un intervento edilizi che era stato eseguito in parziale difformità rispetto al permesso di costruire.
Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire: il caso di specie
Nel caso di specie, il ricorrente aveva contestato il permesso di costruire in sanatoria rilasciato dal Comune applicando la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 34, comma 2 del Test Unico Edilizia per gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire.
In particolare, il ricorso era basato sulle differenze relative all’altezza del porticato e al recupero del sottotetto a fini abitativi. Ricorso che era già stato ritenuto inammissibile in primo grado.
Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire: la norma di riferimento
Appare utile riportare l’art. 31 (Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali) del Testo Unico Edilizia per cui:
1. Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l’esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.
2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l’esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell’articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l’area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3.
3. Se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L’area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.
4. L’accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all’interessato, costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.
4-bis. L’autorità competente, constatata l’inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell’articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.
4-ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all’acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico.
4-quater. Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono aumentare l’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 4-bis e stabilire che siano periodicamente reiterabili qualora permanga l’inottemperanza all’ordine di demolizione.
5. L’opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell’abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l’esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico.
6. Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l’acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull’osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell’abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l’acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune. (per la repressione nelle zone protette si veda l’art. 2 legge n. 426 del 1998)
7. Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell’albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione e trasmette i dati anzidetti all’autorità giudiziaria competente, al presidente della giunta regionale e, tramite l’ufficio territoriale del governo, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
8. In caso d’inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 27, ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 27, il competente organo regionale, nei successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione alla competente autorità giudiziaria ai fini dell’esercizio dell’azione penale.
9. Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all’articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita.
9-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all’articolo 23, comma 01.
Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire: la decisione del Consiglio di Stato
I giudici del Consiglio di Stato, dopo essersi affidati ad una consulenza tecnica d’ufficio, hanno rilevato che le variazioni in altezza (nell’ipotesi maggiore, appena 8 cm su un totale di 8 metri) non possono ritenersi essenziali ma possono rientrare nel novero delle c.d. tolleranze costruttive di cui all’art. 34 bis del Testo Unico Edilizia (cioè entro il 2% delle misure previste).
Diverso è il caso per le variazioni della volumetria, nel caso in esame, infatti, si parla di 242,36 mq in più rispetto a quelli consentiti. Per tale motivo, il Consiglio di Stato ha accolto le censure sull’aumento complessivo di volumetria e annullato l’impugnato permesso di costruire in sanatoria.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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