22/09/2018 – Aumenti fuori dai tetti del salario accessorio

Il correttivo nasce a fronte dei dubbi in ordine all’inclusione o meno nel limite di cui all’art. 23 del dlgs 75/2017, degli aumenti previsti dal nuovo Ccnl alle voci di cui alle lettere a) e b) dell’art. 67……

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la Corte dei conti – sezioni riunite di controllo, con la deliberazione n. 6/2018 di certificazione sull’ipotesi di contratto funzioni locali ha statuito che «in merito agli incrementi al Fondo risorse decentrate previsti dalla lettera a) dell’art. 67, comma 2, si dà atto della dichiarazione congiunta, oggetto di specifico errata corrige all’ipotesi in esame, tendente a precisare che tali nuovi oneri «in quanto derivanti da risorse definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettabili ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti»

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una sezione regionale di controllo (quella della Puglia nella fattispecie) ha sposato una tesi diametralmente opposta: nella deliberazione n. 99/2018/Par  «l’art.23, comma 2, del dlgs 75/2017 è tuttora vigente e si applica anche in rapporto agli aumenti previsti dall’art.67, comma 2, del Ccnl del personale non dirigente degli enti locali del 21 maggio 2018. Nessuna rilevanza, in senso contrario, può essere attribuita alla dichiarazione congiunta n.5, allegata al Ccnl in parola, non avendo la stessa alcun valore normativo e non risultando, quindi, né vincolante, né, tantomeno, idonea a derogare a norme di contenimento della spesa pubblica».

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Di contrario avviso è invece la Sezione regionale di controllo della Lombardia (deliberazione n. 221/2018), a giudizio della quale, «a prescindere dalla portata precettiva che si voglia attribuire alle dichiarazioni congiunte apposte ai contratti collettivi, la cui interpretazione esula dalla funzione consultiva della Corte dei conti, si ritiene che l’argomento decisivo per l’esclusione degli incrementi in parola dal computo dei limiti del Fondo per le risorse decentrate, evidenziato anche dalle sezioni riunite nel passo sopra richiamato, debba essere ravvisato proprio nella circostanza sostanziale che gli incrementi in parola siano stabiliti da leggi statali che riservano risorse per il rinnovo dei contratti collettivi nel quadro del coordinamento della finanza pubblica definito a livello nazionale».

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il governo cerca di giocare d’anticipo con una norma di interpretazione autentica che potrebbe (il condizionale è d’obbligo) accorciare l’ennesimo grottesco polpettone giuridico.

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