tratto da sentenzeappalti.it

Procedura negoziata senza bando – superamento tetto massimo del 30 per cento per il punteggio economico – legittimità (art. 63 D.Lgs. n. 50/2016)

21.08.2019
Il punto fondamentale è che la procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, disciplinata dall’art. 63 del d.lgs. n. 50 del 2016, riveste carattere di eccezionalità rispetto all’obbligo delle Amministrazioni aggiudicatrici di individuare il loro contraente attraverso il confronto concorrenziale, sicchè la scelta di tale modalità richiede un particolare rigore nell’individuazione dei presupposti giustificativi, da interpretarsi restrittivamente (così, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. III, 26.04.2019 n. 2687). Un siffatto obbligo motivazionale risulta adeguatamente assolto nel caso di specie, ove è data chiara spiegazione delle ragioni del ricorso alla procedura negoziata, sussistendo i presupposti di cui al comma 2, lett. c). (…)

L’art. 63, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016 si limita a disporre che “l’amministrazione aggiudicatrice sceglie l’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell’art. 95, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l’affidamento dei contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione”.

Appare dunque preclusa, e comunque altamente dubbia, sul piano della ratio legis, ed in ragione del generico rinvio all’art. 95, la applicabilità della disposizione di cui al comma 10-bis [tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento] alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, caratterizzantesi in termini di urgenza, [nella fattispecie] finalizzata ad assicurare il servizio nelle more dell’espletamento della gara CONSIP.

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