Contratti, niente responsabilità ai sindacati
22 luglio 2015
Con la sentenza 14689/2015 le Sezioni unite della Cassazione escludono la responsabilità erariale per le organizzazioni sindacali che hanno firmato negli enti pubblici contratti integrativi illegittimi. Un tema, quello della responsabilità prodotta dai decentrati fuori norma, tornato di stretta attualità dopo che la Corte dei conti (sentenza 98/2015 della sezione giurisdizionale del Veneto, su cui si veda Il Sole 24 Ore del 5 luglio) ha negato che la sanatoria scritta all’articolo 4 del Dl 16/2014 cancelli anche il danno erariale.
Come la stessa Cassazione dà atto nell’incipit del suo argomentare, da tempo la giurisprudenza ha esteso il concetto di Pa, anche ai fini della responsabilità erariale, così da includervi tutti quei soggetti partecipi della gestione o comunque rappresentativi di interessi generali. In questo contesto vanno innestate alcune pronunce della Corte dei conti (sezione giurisdizionale Lombardia, 10 marzo 2006 n. 172 e 14 giugno 2006 n. 372) che giungono ad affermare la corresponsabilità dei rappresentanti sindacali nella sottoscrizione di clausole contrattuali decentrate nulle per contrasto con quelle negoziali nazionali, di rango superiore, concorrendo con il loro apporto a danneggiare l’erario della singola amministrazione, almeno nei casi in cui le disposizioni ed i limiti dei contratti collettivi nazionali di comparto fossero di piana lettura e applicazione.
Nelle sue pronunce, però, la Corte ha quantificato la portata di questa corresponsabilità al solo fine di scomputarla da quella dei rappresentanti della Pa danneggiata.
Le Sezioni Unite escono dal solco tracciato dai giudici contabili, perché, ricordando che con la privatizzazione la disciplina del rapporto di lavoro è contrattualizzata e che i rapporti sindacali nel comparto pubblico sono ormai uniformi a quelli vigenti nell’impresa, secondo quanto espressamente previsto dagli articoli 2 e 40 del Dlgs 165/2001, chiariscono che i sindacalisti nello svolgimento della loro funzione non partecipano a quella pubblica, ma, anzi, se ne distaccano per natura in maniera completamente opposta, mirando a perseguire gli interessi dei lavoratori.
Quindi essi si sottraggono sia all’ambito dei soggetti assimilabili alla Pubblica amministrazione sia, conseguentemente, a quello della responsabilità e della giurisdizione contabile, anche qualora il loro operato concorra alla stipula di clausole contrattuali decentrate nulle per violazione di quelle di riferimento di portata collettiva nazionale.
Questo approdo giurisprudenziale tuttavia, pur non escludendo a rigore che la Corte dei conti valuti comunque la pressione del sindacato come un fattore riduttivo della colpa degli esponenti della parte pubblica, in concorrenza con altri elementi riscontrabili nel caso concreto e fatti valere dagli interessati in giudizio, non di meno potrebbe indurre i rappresentanti dell’amministrazione a una gestione più prudente delle trattative. Nel caso del salario accessorio va ricordata anche la possibilità di avviare una disciplina unilaterale, secondo quanto previsto dall’articolo 40, comma 3-ter, del Dlgs 165/2001, quanto meno nelle more di un assestamento della giurisprudenza contabile in merito alla valenza da attribuire al sindacato ai fini del concorso di colpa e del corrispondente discarico della responsabilità contabile dei funzionari pubblici.
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