Ogni ente locale ha quantificato un fondo dello straordinario nelle rigide regole contenute nell’articolo 14 del contratto 1° aprile 1999. l’importo non è mai passibile di incrementi se non per lo straordinario elettorale o per fronteggiare eventi straordinari imprevedibili e calamità naturali, per i quali, però, sia previsto uno specifico finanziamento derivante da fonti normative nazionali o regionali. Conseguenza di ciò è che mai un ente potrà finanziare lo straordinario con risorse di bilancio aggiuntive rispetto quelle sopra indicate. Nel momento in cui interviene una nuova disposizione normativa è necessario verificare se sussistano le condizioni previste dal contratto.
L’articolo 115 del Dl 18/2020 – il decreto «Cura Italia» – ha previsto che le risorse destinate al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane direttamente impegnato nelle attività connesse all’emergenza sanitaria non sono soggette ai limiti del trattamento accessorio previsti dall’articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017, fermo restando il rispetto dell’equilibrio di bilancio. Ma non solo: è stato istituito uno specifico fondo per trasferire risorse ai singoli enti a copertura dell’erogazione dei maggiori compensi per lavoro straordinario. In questo caso, quindi, si realizza il disposto dell’articolo 14 del contratto 1° aprile 1999 che permette, a seguito di specifica disposizione di legge, di aumentare il fondo dello straordinario di ciascuna amministrazione.
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