tratto da Italia Oggi del 22.05.2020
Bar e ristoranti, esenzioni Tosap e Cosap a effetto ritardato
di Sergio Trovato
 
Esenzioni Tosap e Cosap a effetto ritardato. Le occupazioni di suolo pubblico effettuate dai gestori di bar, ristoranti e attività commerciali non sono soggette al pagamento della tassa o del canone solo a partire dal 1° maggio e fino al prossimo 31 ottobre. I titolari di concessioni o autorizzazione per l’utilizzo di suolo pubblico sono tenuti a pagare la tassa o il canone nonostante alle attività commerciali sia stata imposta la loro chiusura e, quindi, non ci sia stata occupazione del suolo con pedane, tavolini e ombrelloni. Entro la data sopra indicata, per semplificare e accelerare i tempi, le domande di concessione o di ampliamento delle superfici delle occupazioni potranno essere presentate in via telematica. Lo prevede l’articolo 181 del dl Rilancio (dl 34/2019). Per promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, le imprese di pubblico esercizio (bar, ristoranti) che risultano titolari di concessioni o di autorizzazioni per l’utilizzo di suolo pubblico, «sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020» dal pagamento della tassa e dal canone dovuti per l’occupazione. Il legislatore, non si capisce se volutamente o per errore, non esclude il pagamento per l’occupazione di suolo pubblico proprio nel periodo di grande emergenza sanitaria, che ha comportato la chiusura delle attività commerciali. Nei mesi di marzo e aprile, com’è noto, le saracinesche sono rimaste abbassate e ai titolari degli esercizi commerciali è stata imposta la chiusura ex lege. È stato materialmente impossibile occupare gli spazi pubblici con tavoli, sedie, pedane e ombrelloni. Pertanto, è mancato il presupposto per l’assoggettamento alla tassa o al canone, che è costituito dall’occupazione. Più che di esenzione, sarebbe più corretto parlare di assenza del presupposto richiesto dalla legge, vale a dire la sottrazione dello spazio pubblico all’uso della collettività, durante il periodo suddetto, che legittima la pretesa dell’ente locale a ottenere il pagamento. L’esenzione è un’agevolazione. In questo caso non si può parlare di riconoscimento di un beneficio. E più corretto affermare che si è in presenza di un’impossibilità oggettiva di occupare lo spazio o l’area pubblica. Questo vale non solo per le occupazioni temporanee, ma anche per le occupazioni permanenti e stabili, atteso che è stato impossibile utilizzare le relative strutture. Per rimediare all’errore grossolano contenuto nella norma sopra citata, o il legislatore interviene in sede di conversione del decreto-legge 34 o è demandato all’ente adottare delle disposizioni che esonerino gli interessati dal pagamento. Tuttavia, mentre è consentito all’amministrazione prevedere con regolamento l’esenzione per il Cosap, che è un’entrata patrimoniale, ciò non è possibile per la Tosap, che è un’entrata tributaria. Infatti, in mancanza di una norma ad hoc che attribuisca il relativo potere, per la tassa le esenzioni sono disciplinate solo dalla legge.

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