22/05/2019 – Sbloccacantieri, rischio di accordi collusivi  

Sbloccacantieri, rischio di accordi collusivi  

di ANDREA MASCOLINI – Italia Oggi – 21 Maggio 2019
Rischio di accordi collusivi in gara con il divieto di subappalto al concorrente che ha partecipato alla gara; effetti di farraginosità delle procedure con l’ adozione della procedura aperta oltre i 200 mila euro; quadro normativo confuso con il regolamento che lascia in vigore alcune linee guida; negativa l’ estensione a 15 anni del periodo documentabile per la qualificazione delle imprese. Sono queste le osservazioni principali contenute nel documento emesso dall’ Anac sul decreto legge 18 aprile 2019 n. 32 «sblocca cantieri» che, preliminarmente evidenzia il serio rischio che «al continuo mutamento delle norme di settore, consegua un non corretto esercizio dell’ azione amministrativa nel settore contrattuale pubblico».
Il suggerimento è quello di prestare particolare attenzione al coordinamento generale della materia, limitando gli interventi urgenti su materie critiche (perché complesse o perché hanno grande impatto sul mercato). Sul ritorno al regolamento «unico» le censure dell’ Anac relative alla fase transitoria, dovrebbero essere superate da alcune proposte emendative cui sta lavorando il Governo, ma rimangono le perplessità sul fatto che il regolamento emanando «cristallizza» le linee guida emanate e non consente una loro modifica.
Da qui deriva, ad avviso dell’ Anac, un «quadro normativo confuso e poco chiaro, con evidenti difficoltà applicative delle disposizioni del Codice e delle correlate linee guida da parte degli operatori del settore, vanificando di fatto le finalità di semplificazione e speditezza dell’ azione amministrativa». Incoerente, dice l’ Anac, è poi la scelta di introdurre nuove linee guida sui requisiti aggiuntivi per le imprese in concordato, visto che tutta la disciplina attuativa del codice dovrebbe finire nel regolamento; per questo l’ Anac ritiene «necessaria una attenta riflessione sulle possibili conseguenze derivanti da una previsione, come quella dell’ art. 216, comma 27-octies del Codice».
Alta nota dolente è la nuova regolamentazione delle procedure «sotto soglia» per la quale viene evidenziato che le modifiche apportate «rischiano di non centrare gli obiettivi di snellimento e semplificazione che la novella si prefigge». In particolare prevedere procedure aperte sopra i 200 mila euro è cosa che crea «complessità legate alla gestione di procedure molto partecipate»; inoltre gli effetti acceleratori della preferenza accordata al criterio del prezzo più basso «potrebbero rivelarsi di scarso rilievo in quanto impattanti su una percentuale non significativa di affidamenti e potrebbero essere in parte neutralizzati dalla reintroduzione dell’ appalto integrato che implica l’ utilizzo del criterio o.e.p.v».
Critiche vengono mosse anche all’ inversione procedimentale: «implica l’ appesantimento procedurale del secondo calcolo della soglia di anomalia, favorisce l’ aumento del contenzioso e lascia margini per manovre in grado di condizionare gli esiti dell’ affidamento, in sede di soccorso istruttorio, da parte di operatori economici non utilmente collocati in graduatoria e soggetti al controllo dei requisiti». Sulle cause di esclusione, oggetto di numerosi emendamenti in commissione, viene suggerito – fra le altre cose – di richiamare il carattere di gravità della violazione, in ossequio al principio di proporzionalità, per l’ esclusione facoltativa in caso di inottemperanza agli obblighi di pagamento di imposte e tasse.
Sull’ estensione da 10 a 15 del periodo documentabile per le attestazioni SOA l’ Anac rileva che «rischia di aprire il mercato ad imprese non in possesso delle competenze tecniche più aggiornate o addirittura non attive, con conseguente alterazione della concorrenza». Infine sul subappalto l’ eliminazione del divieto di subappalto in favore del concorrente (‘art. 105 comma 4 lett. a) del codice) «potrebbe stimolare accordi collusivi in fase di gara, che sfociano in cospicue «spartizioni» in fase di esecuzione». Mentre l’ innalzamento della quota di affidamento subappaltabile (dal 30 al 50%) e la completa eliminazione della verifica dei requisiti del subappaltatore in gara non rispondono alle osservazioni avanzate in sede di procedura di infrazione.

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