22/05/2019 – Le principali pronunce e indirizzi della Corte dei Conti-1/15 maggio 2019

Le principali pronunce e indirizzi della Corte dei Conti-1/15 maggio 2019

di Cristina Montanari – Responsabile dell’Area Finanziaria e Vicesegretario del Comune di Serramazzoni
 
La Giurisprudenza Consultiva
CONTABILITA’ E CONTROLLI
– E’ soggettivamente inammissibile la richiesta di parere dell’Azienda Sanitaria Locale, in quanto tale istituzione non è individuabile tra gli enti espressamente richiamati dall’art. 7, comma 8, L. 5 giugno 2003, n. 131.
– L’Organo straordinario di liquidazione deve includere i debiti fuori bilancio afferenti a gestioni vincolate nel piano di rilevazione della massa passiva; quanto osservato appare confermato dalla ratio legis che ispira le succitate deroghe all’art. 255, comma 10, TUEL, introdotte dal legislatore per province e comuni in stato di dissesto per effetto delle quali è venuto meno, seppur dal momento dell’entrata in vigore della stessa disposizione, il principale riferimento normativo in ragione del quale parte della giurisprudenza ha in passato giustificato l’esclusione dalle competenze dell’Organo straordinario di liquidazione dei debiti fuori bilancio riferiti a gestioni vincolate, in analogia a quanto previsto per i residui attivi e passivi.
– I piani di riequilibrio finanziario pluriennali di cui all’art. 243-bis TUEL riformulati ex art. 1, comma 714L. n. 208 del 2015, norma dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 18 del 2019, approvati dalla Sezione regionale di controllo, sono intangibili relativamente alle sole quote di disavanzo riferite alle annualità il cui ciclo di bilancio si sia chiuso con l’approvazione del rendiconto. Il disavanzo residuo va ripianato considerando il piano originario dell’ente, approvato prima della rimodulazione conseguente all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 714L. n. 208 del 2015. Gli enti locali che hanno proposto la rimodulazione/la riformulazione del predetto piano ma non hanno ottenuto l’approvazione entro la data di deposito della sentenza n. 18 del 2019 della Corte costituzionale, adeguano il piano di riequilibrio alla legislazione vigente. Provvedono, quindi, alla rideterminazione del disavanzo da ripianare che risulta dalla sommatoria di due valori: il primo, corrispondente al disavanzo da revisione straordinaria dei residui ex art. 243-bis, comma 8, lett. e); il secondo, corrispondente al “maggior disavanzo” da riaccertamento straordinario ex art. 3, comma 7, lettere da a) ad e), D.Lgs. n. 118 del 2011 e dal primo accantonamento al FCDE. Le passività che integrano il disavanzo così rideterminato vanno ripianate secondo la disciplina di cui all’art. 1, comma 888, L. n. 205 del 2017. Ai fini della durata massima del piano dev’essere computato il tempo già trascorso dalla data d’approvazione dell’originario strumento di risanamento e, ai fini del monitoraggio semestrale ex art. 243-quater, comma 6, TUEL, resta ferma la periodicità dei semestri computata tenendo conto dei periodi già maturati.
– La cessione gratuita (donazione modale) di beni pubblici, di norma, non è consentita perché incompatibile coi principi contenuti nelle norme che disciplinano la cessione e la valorizzazione del patrimonio disponibile della P.A. Appartiene dunque esclusivamente alla responsabilità e alla competenza dell’Amministrazione la rigorosa valutazione in concreto (e in casi eccezionali) della sussistenza delle condizioni legittimanti la cessione gratuita di un bene immobile, sulla base di una necessaria ed esaustiva motivazione in merito all’idoneità della donazione modale per il raggiungimento di uno specifico fine dall’ente locale e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità sotto il profilo economico. Inoltre, la motivazione dovrà dare conto dell’assenza di altre opzioni che potrebbero consentire il raggiungimento dell’interesse pubblico perseguito dal comune nell’ambito dei propri fini istituzionali (fini istituzionali del comune e non dell’Ente pubblico o privato cui viene ceduto il bene).
PERSONALE E PREVIDENZA
– La richiesta di parere in esame è ammissibile oggettivamente, attesa l’ampia giurisprudenza in materia, pur in presenza di aspetti che dovrebbero invero riguardare la materia contrattuale: infatti, la disciplina dei compensi integrativi ai segretari comunali dovrebbe essere oggetto di una disciplina negoziale; nelle more sussiste esclusivamente la disciplina normativa che stabilisce il limite massimo alla regolazione negoziale. La Sezione, in merito al ritenuto superamento del limite oggettivo a suo tempo individuato dalla giurisprudenza contabile, pur non negando una certa consistenza alla ricostruzione interpretativa sul sistema degli oneri riflessi offerta da SRC Veneto n. 400/2018/PAR, ritiene di allinearsi all’orientamento espresso dalla SRC Lombardia. Più nel dettaglio, come evidenziato da SRC Lombardia n. 366/2018/PAR, attesa l’occasione della rimeditazione e del revirement complessivo della questione interpretativa sull’art. 10, comma 2-bis, D.L. n. 90 del 2014, effettuato da Sezione Autonomie con la delibera n. 18/2018/QMIG, si ha ragione di ritenere che il più risalente principio di diritto espresso con la delibera n. 21/2015/QMIG, sia stato implicitamente tenuto fermo. Pertanto, per ragione di economia processuale e per il carattere assai ravvicinato nel tempo dell’ultimo pronunciamento nomofilattico, si ritiene non vi sia alcuna attualità di un ulteriore contrasto interpretativo.
– Per determinare l’ammontare complessivo del trattamento accessorio del 2016, che costituisce il limite di spesa da rispettare, occorre considerare tutte le risorse destinate al trattamento accessorio per tutto il personale dell’Ente (dipendenti, dirigenti e segretario comunale).
– La riduzione della spesa per il personale disposta dai commi 557 e 562, art. 1L. n. 296 del 2006, va perseguita escludendo gli “oneri relativi ai rinnovi contrattuali” nell’esercizio dell’autonomia dell’ente, che include anche la valutazione puntuale delle voci sulla cui base effettuare il raffronto con la spesa del 2016. Per spesa effettiva del 2019 deve intendersi la spesa che effettivamente si prevede di sostenere nell’anno senza adottare artifizi elusivi come sarebbe quello di assumere a fine esercizio facendo riflettere la spesa sul 2020. In questo senso vale il richiamo alla delibera della Sezione autonomie n. 25/2014, che esclude “il ricorso a conteggi virtuali”.
– L’assunzione di un agente di Polizia municipale mediante procedura concorsuale (ancorché nel rispetto dei limiti di spesa sostenuta per il 2016), a fronte di una mobilità in uscita per il medesimo profilo professionale, appare in contrasto col divieto di computare le cessazioni dal servizio per mobilità, quale risparmio utile per definire la disponibilità finanziaria da destinare alle assunzioni, in relazione ai limiti normativi definiti per il turn over.
– L’art. 9D.L. n. 90 del 2014, fa testualmente riferimento soltanto alle “sentenze favorevoli”, con recupero delle spese legali o con compensazione integrale, proprio perché il presupposto per l’erogazione dei compensi aggiuntivi è costituito dall’esito vittorioso della lite, riscontrabile nelle sentenze che definiscono la fase di giudizio respingendo le domande di controparte per ragioni processuali o di merito, ma certamente non nei casi “di estinzione del giudizio per perenzione, rinuncia di controparte o abbandono della controversia o, in generale, per inattività della controparte in qualsiasi fase del giudizio cautelare, di merito o di esecuzione che comporti la completa salvaguardia dei beni e diritti dell’Ente”, oltre che di abbandono o rinuncia con onere delle spese. Si tratta, infatti, di casi che possono risultare de facto favorevoli per gli enti, ma che non presuppongono una pronuncia sulle questioni processuali e di merito e che, talora, nemmeno comportano una decisione sulle spese (come, ad esempio, nell’ipotesi di cancellazione della causa dal ruolo e di contestuale estinzione del giudizio, disciplinata dal nuovo testo dell’art. 309 c.p.c.); in queste ipotesi, l’attività professionale trova ristoro nello stipendio tabellare erogato ai professionisti legali interni.
– Il giudice dei conti esamina la natura delle spese relative agli incentivi tecnici e la loro imputabilità o meno tra le spese di personale.
 
Gli atti di indirizzo-programmazione e verifica delle Sezioni Regionali
APPALTI E CONTRATTI
– Audizione della Corte dei conti sul disegno di legge (A.S. n. 1248) di “Conversione in legge del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” presso il Senato della repubblica – Commissione 8 – lavori pubblici, comunicazioni e Commissione 13 – territorio, ambiente, beni ambientali.
PERSONALE E PREVIDENZA
– Audizione della Corte dei conti sul disegno di legge (A.S. n. 1122) “Deleghe al governo per il miglioramento della pubblica amministrazione” presso il Senato della repubblica – Commissione 11 – lavoro pubblico e privato, previdenza sociale.
 
Le principali sentenze in materia di danno erariale
– Condannato il Responsabile del servizio finanziario di un Comune a risarcire il danno erariale per somme autoliquidatesi illegittimamente, con condanna estesa all’Organo esecutivo e al segretario comunale: a) asserite spese di viaggio con uso del proprio veicolo tra i comuni in convenzione, con applicazione della tariffa ACI; b) rimborsi disposti in assenza di uno specifico orario di lavoro con mancata certificazione attraverso l’utilizzo del cartellino marcatempo e senza alcuna preventiva autorizzazione ad utilizzare il mezzo proprio; c) erogazione incentivi ICI con estensione anche al recupero della TARSU, in via anticipata con un importo fisso mensile e salvo conguaglio, oltre alla liquidazione degli incentivi ad altro personale che aveva partecipato al recupero tributario; d) liquidazioni sentenze tributarie per aver assistito l’Ente nei giudizi tributari, con addebito delle spese alla parte soccombente, pur non rivestendo la qualifica di avvocato dell’Ente; e) somme autoliquidate in assenza di determina di liquidazione ma con semplice mandato di pagamento; f) liquidazione straordinario elettorale in occasione del referendum nonostante l’espresso divieto previsto dalla legge e dal contratto di erogare compensi per lavoro straordinario, se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze.
– L’eccezione di prescrizione deve essere formulata dal convenuto con riferimento specifico alla prospettazione del P.M. in citazione e non può, quindi, ricollegarsi a fatti totalmente diversi non menzionati nell’atto di citazione. Nell’ambito dell’amministrazione regionale, agli incarichi di dirigente generale, contraddistinti dalla diretta collaborazione con la Giunta regionale (fiduciarietà), non sono estensibili i principi (contraddittorio, procedimentalizzazione ed estesa motivazione) fissati dalla Corte Costituzionale per l’applicazione dello spoil system ai dirigenti non apicali; è sufficiente che il provvedimento di revoca dell’incarico di dirigente generale sia adeguatamente motivato, indicando in maniera sintetica i presupposti fattuali e giuridici. La delibera della Giunta regionale avente ad oggetto la ratifica di un decreto del Presidente della Regione, viziato da incompetenza, comportando la sanatoria ex tunc, interrompe il nesso di causalità tra il citato decreto e il pagamento in favore di terzi da esso derivante, nel senso che tale esborso va imputato a tutti i componenti della Giunta. La clausola di un contratto collettivo (onerosa) non può precludere di fatto l’applicazione di una norma di legge con una sorta di efficacia sostanzialmente abrogante, che è contraria al sistema delle fonti del diritto, fermo restando che la p.a. deve attivarsi per la modifica della medesima clausola e per la sua contestazione in sede giudiziale.
– Il dipendente pubblico che si assenta dal luogo di lavoro senza registrare l’uscita con il cartellino marcatempo e senza autorizzazione, deve risarcire all’Ente di appartenenza il danno causato, pari allo squilibrio nel sinallagma contrattuale tra le retribuzioni corrisposte e le prestazioni rese; a ciò si aggiunge anche il danno da disservizio, corrispondente alle risorse inutilmente spese per l’attivazione e la conclusione della procedura disciplinare che il detto comportamento ha innescato.

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto