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Furbetti del Cartellino, licenziamento non revocabile: chiarimenti

lentepubblica.it • 21 Maggio 2019
Furbetti del Cartellino, licenziamento in quali casi non è revocabile? Alcuni chiarimenti arrivano dalla Sentenza della Corte d’appello di Genova, n. 250 del 20 maggio 2019.

Furbetti del Cartellino, licenziamento non revocabile in alcuni casi. La Sentenza della Corte d’appello di Genova, n. 250 del 20 maggio 2019 stabilisce il perimetro di “perdono” o meno per i dipendenti che hanno abusato della propria posizioni per assentarsi dal lavoro.
Furbetti del Cartellino, le regole
Il decreto legislativo n.116 del 20 giugno 2016, che mette in pratica i licenziamenti furbetti del cartellino, è il provvedimento che ha previsto nuove sanzioni per combattere l’assenteismo nella Pubblica Amministrazione, con la possibilità di sospendere in 48 ore il dipendente pubblico colto in flagrante ad effettuare false timbrature e di poterlo licenziare in 30 giorni.
Ricordiamo che ai dipendenti pubblici che sono “pescati” nell’alterare i sistemi di controllo delle presenze viene irrogata da subito la sanzione della sospensione del 50% del trattamento economico. Nei loro confronti matura anche responsabilità amministrativa per danno alla immagine dell’ente.
I licenziamenti per assenteismo in Italia stanno aumentando: furono appena 3 nel 2016, 34 nel 2017, sono arrivati a 54 l’anno scorso, di cui 11 solo in Sardegna. Nella classifica delle «maglie nere» del 2018 seguono, poi, Lazio e Sicilia con 8 licenziamenti a testa, quindi la Campania con sette.
Furbetti del Cartellino, licenziamento: la decisione
Cosa sostiene di nuovo la Sentenza della Corte d’Appello di Genova?
La Corte d’appello di Genova, con la sentenza 20 maggio 2019, n. 250, ha infatti respinto il ricorso presentato da un dipendente, c.d. “furbetto del cartellino”, che aveva chiesto la revisione della sentenza di primo grado con la quale era già stata respinta la domanda di annullamento del licenziamento.
In parole povere la novità della Sentenza sta nel fatto che la presunta buona fede del c.d. “furbetto del cartellino” non può portare all’annullamento del licenziamento per giusta causa.
Il lavoratore era alle dipendenze del comune da molti anni e non poteva non essere a conoscenza dell’obbligo, imposto da sempre da leggi e contratti collettivi, di timbrare il cartellino presenze sia in entrata che in uscita.

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