tratto da sentenzeappalti.it
Accesso agli atti – Segreto industriale e commerciale – Può essere opposto in riferimento a precisi dati tecnici (Art. 53 D.Lgs. N. 50/2016)
Osserva il Collegio che la lettera a) del quinto comma dell’art. 53, d.lgs. n. 50/2016, analogamente a quanto previsto dal previgente art. 13 del D.Lgs. 163/2006, esclude dall’esercizio del diritto di accesso le informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali.In particolare, ciò che viene sottratto dall’accesso, non è l’offerta nel suo complesso, quanto invece, la sola parte che contiene informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali (TAR Aosta, 05.06.2017 n. 34).Inoltre, mentre chi si oppone all’accesso può sempre evidenziare le ragioni per cui ritiene che le informazioni contenute nell’offerta siano segreti tecnici o commerciali, chi richiede invece l’ostensione dei documenti, può trovarsi invece in una situazione di estrema difficoltà, ignorandone solitamente il contenuto (TAR Bologna, 26.02.2015 n. 194).L’applicazione di detti predetti principi alla fattispecie per cui è causa, comporta l’accoglimento del presente ricorso.In primo luogo, osserva il Collegio che le citate affermazioni della controinteressata, volte a comprovare la sussistenza di “segreti tecnici o commerciali” che dovrebbero prevalere sul diritto alla difesa in giudizio della ricorrente, sono infatti apodittiche, generiche, e pertanto, non minimamente motivate, laddove invece, l’esclusione dall’accesso “presuppone la puntuale dimostrazione che le informazioni richieste siano coperte dal segreto” (TAR Cagliari, 26.10.2015 n. 1081).Analogamente, in caso di diniego su un’istanza di accesso, l’Amministrazione ha l’onere di rappresentare quali sono le specifiche ragioni di tutela del segreto industriale e commerciale custodito negli atti di gara, in riferimento a precisi dati tecnici (TAR Catania, 30.8.2016 n. 2192), conseguendone l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, che si sono invece limitati a recepire acriticamente le richieste della controinteressata, come detto, a loro volta sostanzialmente prive di motivazione.In particolare, non risulta comprovata alcuna esigenza di riservatezza tale da giustificare il diniego all’accesso ai nominativi dei committenti dei campi da gioco realizzati dalla ricorrente, non essendo dimostrato il carattere segreto di tali dati.Con riferimento alle ulteriori informazioni contenute nei documenti oggetto della domanda di accesso, ribadito che le esigenze correlate alla loro riservatezza non sono state adeguatamente indicate nei provvedimenti impugnati, e non possono conseguentemente essere apprezzate dal Collegio, in ogni caso, le stesse avrebbero eventualmente potuto essere tutelate con il parziale oscuramento dei relativi atti (Consiglio di Stato, sez. III, 16.07.2018 n. 4312), mediante cancellature od omissis, su richiesta della controinteressata (TAR Napoli, 25.03.2010 n. 1657).Inoltre, osserva il Collegio che, come sopra evidenziato, l’interesse che sorregge la richiesta di accesso della ricorrente, non attiene tanto alla conoscenza del contenuto tecnico dei documenti oggetto della sua istanza, quanto piuttosto alla necessità di comparare l’offerta della controinteressata con la documentazione acquisita dalla stazione appaltante, ciò che pare poter avere luogo anche a fronte dello stralcio di talune informazioni a ciò non essenziali, risultando pertanto il diniego impugnato sproporzionato, e quindi, ulteriormente illegittimo.
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