tratto da lentepubblica.it

Durante il periodo di assenza dal lavoro l’ente può richiedere che venga effettuata una visita fiscale dell’INPS a casa del lavoratore: ma quali regole valgono per i dipendenti pubblici in malattia con causa di servizio?


Il tema delle visite fiscali è sempre stato fonte di dibattito sia nel mondo della pubblica amministrazione che in quello del lavoro privato.

Infatti la visita fiscale è una concreta eventualità cui devono fare attenzione i lavoratori dipendenti che si trovano in malattia. Infatti, su istanza del datore di lavoro o della stessa Inps i medici della mutua sono chiamati ad effettuare le visite fiscali per i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato.

Eppure, in alcuni casi, esistono delle eccezioni e dei casi di esenzione per l’obbligo di reperibilità dalle visite.

Questo esonero vale per chi è in malattia per la cosiddetta “causa di servizio”? Oppure no?

Che cosa si intende per causa di servizio?

In linea di massima con il termine “causa di servizio” si intende il riconoscimento della dipendenza dal servizio di una infermità o di lesioni fisiche contratte a causa del servizio prestato.

Risulta necessario, pertanto, che l’infermità o le lesioni derivino da fatti accaduti in servizio o per cause inerenti ad esso come ad esempio, l’ambiente e le condizioni di lavoro.

Si tratta di una casistica prevista per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche in generale, gli appartenenti alle Forze di polizia ed alle Forze armate ed altre categorie indicate nel d.P.R. 1092/1973.

Visita fiscale: tocca anche a dipendenti pubblici in malattia con causa di servizio?

Quali sono dunque le regole applicabili in questo caso? Si tratta di una tipologia di assenze da malattia che, nel corso del tempo, ha subito un diverso tipo di trattamento da parte del medico fiscale.

In origine, infatti, il Decreto Ministeriale 206/2006 prevedeva, tra i casi di esenzione dall’obbligo di reperibilità in occasione di visite fiscali, l’assenza dal luogo di lavoro per motivi di salute connessi a infermità per le quali è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio.

A circoscrivere e delimitare la portata dell’esenzione è stato, tuttavia, il D.P.C.M. n. 206 del 17/10/2017. Si tratta del testo che, tra le altre cose, ha istituito il cosiddetto Polo Unico Inps per le Visite Fiscali.

A partire dal 1° Settembre 2017, infatti, l’esenzione  risulta infatti riservata ai soli titolari di invalidità riconosciute dipendenti da causa di servizio ascritte ad una delle prime tre categorie della tabella A allegata al d.P.R. 834/1981 (consultabile qui).

Gli orari delle visite fiscali dei dipendenti pubblici per il 2023

Si ricorda che gli orari di reperibilità dei dipendenti statali (comprese le Forze Armate, la Polizia ed i Vigili del Fuoco) da parte dell’Inps sono i seguenti:

  • 7 giorni su 7 (festivi e non festivi) compresi i giorni non lavorativi, i festivi, i prefestivi ed i weekend:
    • dalle ore 9.00 alle ore 13.00
    • e dalle ore 15:00 alle ore 18:00.

Infine in caso di assenza alla visita domiciliare, il lavoratore dovrà recarsi presso gli ambulatori della struttura territoriale INPS in una data specifica. Per non incorrere in azioni disciplinari da parte del datore di lavoro, è inoltre tenuto a presentare una giustificazione valida per l’assenza.

Se il dipendente non si trova a casa, durante gli orari di reperibilità, può infatti andare incontro a delle sanzioni (maggiori informazioni in questo approfondimento).

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