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Corretta gestione del fondo degli straordinari

 

Si chiede parere in merito alla corretta gestione del fondo degli straordinari. In questo Ente, il fondo dello straordinario viene utilizzato solo per le ore di straordinario messe in pagamento, mentre le ore prese a recupero vanno in eccedenza rispetto al limite annuale. Si chiede, pertanto, se tale modalità sia corretta o se, invece, nel limite annuale dello straordinario, vadano computate tutte le prestazioni di straordinario, a prescindere dal fatto che le ore vengano chieste in pagamento o prese a recupero su richiesta del personale.

a cura di Federico Gavioli

Nella Gazzetta Ufficiale n. 232, del 5 ottobre 2018 – Suppl. Ordinario n. 46 – è stato pubblicato il nuovo Contratto Enti Locali 2018, applicato per il Triennio 2016-2018. Il “nuovo” contratto in materia di straordinario richiama l’art. 38C.C.N.L. 14 settembre 2000, per il quale in presenza di esigenze eccezionali , debitamente motivate in relazione all’attività di diretta assistenza agli organi istituzionali riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2% dell’organico, il limite massimo individuale di cui all’art. 14, comma 4C.C.N.L. 1 aprile 1999 (180 ore) può essere elevato in sede di contrattazione decentrata integrativa.

L’ARAN con la risposta RAL 1402 – orientamenti applicativi –ha affermato che il “dipendente può certamente richiedere la fruizione di riposi compensativi, quantitativamente equivalenti alla durata delle prestazioni straordinarie, in luogo del relativo compenso economico (art. 38 comma 7, del C.C.N.L. 14 settembre 2000).

In materia devono essere, comunque, rispettate le seguenti regole:

a) le prestazioni di cui si chiede il riposo compensativo devono essere state debitamente autorizzate dal dirigente responsabile, nei limiti quantitativi consentiti dalle risorse assegnate; il dipendente non può richiedere il recupero delle ore spontaneamente rese senza il preventivo consenso del dirigente;

b) il periodo di recupero compensativo deve essere computato ad ore lavorative, corrispondenti alle ore di straordinario prestate;

(….)

g) la utilizzazione della disciplina sul riposo compensativo deve essere intesa come alternativa a quella sulla banca delle ore (art. 38-bisC.C.N.L. 14 settembre 2000);

h) giova ribadire, per maggiore chiarezza, che il riposo compensativo non può essere imposto d’autorità dal dirigente, ma deve essere sempre richiesto espressamente dal dipendente che ha reso la prestazione di lavoro straordinario. Per questo motivo, le prestazioni di lavoro straordinario autorizzate devono essere sempre ricomprese nel tetto di spesa assegnato a tale titolo al singolo centro di costo. Infatti, se il lavoratore pretende il pagamento bisogna sempre poter disporre delle necessarie risorse. Alla luce di tali considerazioni, che trovano il loro fondamento nella precisa formulazione delle clausole contrattuali in materia (art. 38C.C.N.L. 14 settembre 2000), si devono esprimere dubbi sulla correttezza della prassi seguita da molti enti del comparto di autorizzare prestazioni di lavoro straordinario anche in mancanza o al di là delle disponibilità finanziarie a tal fine predisposte (art. 14C.C.N.L. 1 aprile 1999), imponendo sostanzialmente al dipendente la fruizione del corrispondente riposo compensativo (…)”.

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