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Urbanistica. In area agricola possono essere realizzate solo strutture finalizzate alle attività agricole
Pubblicato: 21 Gennaio 2020
di Stefano DELIPERI
 
Rilevante pronuncia da parte del T.A.R. Sardegna, confermata in sede cautelare dal Consiglio di Stato, in tema di edificabilità in area agricola, con particolare riferimento all’applicabilità o meno degli incrementi volumetrici del c.d. piano casa.
La sentenza T.A.R. Sardegna, Sez. II, 19 luglio 2019, n. 655 ha confermato un indirizzo giurisprudenziale interpretativo ormai consolidato, ma con peculiare riferimento all’attuazione delle normative sul c.d. piano casa (in Sardegna attualmente la legge regionale n. 8/2015 ).
La linea giurisprudenziale dominante in sede penale indica costantemente che in area agricola (zone “E” degli strumenti di pianificazione urbanistico-territoriale) possono essere realizzate soltanto strutture legate all’attività agricola o ad attività ad essa strettamente connesse (vds. per tutte Cass. pen., Sez. III, 9 marzo 2012, n. 9369 ). Niente strutture residenziali o turistico-ricettive, quindi, anche quando vi sia una parvenza di produzione agricola, da accertare puntualmente in concreto (vds. Corte App. CA, Sez. II, 18 giugno 2014 ). Con la sentenza Sez. III, 20 ottobre 2017, n. 48348 , la Corte di cassazione ha affermato che la destinazione del manufatto e la posizione soggettiva di chi lo realizza sono elementi rilevanti ai fini della rispondenza dell’opera da realizzare alle prescrizioni dello strumento urbanistico.
I Giudici amministrativi sardi hanno ritenuto fondamentale la finalità dell’intervento edilizio oggetto del richiesto incremento volumetrico: “ nella sostanza … viene rilevato che l’intervento non è ammissibile ai sensi dell’art. 34 comma 1 lett. d) della L.R. 8/2015 (interventi negli edifici e nelle unità immobiliari esistenti ma non compatibili con la destinazione di zona urbanistica di cui al decreto assessoriale 23 dicembre 1983, n. 2266/U) ”. Inoltre, viene indicata “ direttamente una non conformità al PPR che, in effetti, richiede all’art. 83 una attenta verifica della stretta connessione tra l’edificazione e la conduzione agricola e zootecnica del fondo ”.
La struttura edilizia, infatti, sorge in area qualificata agricola, ma non riveste alcuna finalità legata alle attività agricole (“ alla domanda non è allegata alcuna documentazione che attesti la qualità di imprenditore agricolo del richiedente, né sul fondo è presente alcuna attività agricola o zootecnica ”), in contrasto con la disciplina del piano paesaggistico regionale (P.P.R. – fascia costiera) e con le stesse direttive regionali per le aree agricole ( decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 1994, n. 228 ), parametri indicati anche dalla medesima legge regionale Sardegna n. 8/2015 (art. 26).
La pronuncia del T.A.R. Sardegna è stata confermata dal Consiglio di Stato, in sede cautelare, con ordinanza Cons. Stato, Sez. VI, 11 ottobre 2019, n. 5158 , ritenendo peraltro che “ se al ricorrente appellante fosse accordato nell’attesa della decisione relativa di realizzare la costruzione, si potrebbe produrre, nel caso di reiezione finale del ricorso, un danno potenzialmente non riparabile, rappresentato dalla costruzione stessa, che dovrebbe andare demolita, con tutto ciò che la demolizione comporta, anche in termini di danno all’ambiente che comunque si provocherebbe ”.
Una valutazione prudenziale condivisibile in attesa della pronuncia definitiva.
dott. Stefano Deliperi
N. 00655/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00985/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 985 del 2018, proposto da

Oliver Baete, rappresentato e difeso dall’avvocato Gian Comita Ragnedda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Debora Urru in 44, via Farina;

contro
Comune di Arzachena non costituito in giudizio;

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Sassari e Nuoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Dante 23/25;

per l’annullamento
– del provvedimento finale conclusivo di diniego del procedimento n. 345 del 12/11/2018 emesso dal Dirigente del Settore n. 5 del Comune di Arzachena in conseguenza del parere negativo reso dalla Soprintendenza BAPSAE relativamente all’istanza volta al rilascio di un provvedimento unico avente ad oggetto Progetto incremento volumetrico ai sensi della L.R. 8/2015 e ss.mm. per un edificio residenziale in zona E;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ed in particolare del verbale di conferenza di servizi del 25/10/2018 nella parte in cui la Soprintendenza ha espresso parere contrario all’accoglimento dell’istanza;
– nonché del parere contrario espresso dalla Soprintendenza BAPSAE, reso con nota prot. 11747 del 27.09.2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Sassari e Nuoro;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 maggio 2019 il dott. Gianluca Rovelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Espone il ricorrente, titolare degli immobili ubicati in località Nialiccia, Foglio 33 – Mappali 101-665- 667 -670 – 672 – 674, zona urbanistica E/1, di avere presentato istanza avente ad oggetto l’ampliamento dell’edificio esistente mediante la realizzazione di un corpo staccato e arretrato dal fabbricato principale ai sensi dell’art. 30 della L.R. n. 8/2015 e ss.mm..
L’area oggetto di intervento è distante dalla costa (circa 2700 metri dalla battigia marina).
Volendo dotare il fabbricato esistente di una pertinenza abitativa e considerato che un ampliamento adiacente all’esistente avrebbe comportato un’alterazione delle proporzioni e della forma che caratterizzano il fabbricato originale (tipico stazzo gallurese), in data 19.06.2018 il ricorrente depositava presso l’ufficio SUAPE del Comune di Arzachena domanda tesa ad ottenere i necessari titoli abilitativi relativi al progetto di realizzazione di incremento volumetrico ai sensi dell’art. 30 della L.R. 8/2015 e ss.mm.
L’intervento proposto prevedeva originariamente l’ampliamento dell’edificio esistente mediante la realizzazione di un corpo staccato e arretrato di circa 40 mq. con adiacenti veranda e sovrastante terrazza (opere, queste ultime, alle quali il ricorrente ha poi rinunciato).
Con nota prot. 34575 del 29.08.2018 veniva trasmessa la documentazione tecnica a tutti gli uffici ed enti coinvolti nel procedimento unico e veniva indetta la Conferenza di servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona per l’esame della pratica.
Il progetto è stato esaminato dai competenti uffici comunali, ai fini dell’ottenimento dell’approvazione tanto dal punto di vista urbanistico edilizio quanto paesaggistico.
Veniva espresso parere favorevole di conformità urbanistico edilizia ed anche il Servizio Tutela del paesaggio rilasciava parere favorevole condizionato alla rinuncia della veranda con sovrastante terrazza, mentre la Soprintendenza – Ufficio SABAP SS eprimeva parere negativo.
In data 1.10.2018 il ricorrente, tramite il tecnico incaricato, presentava osservazioni attinenti sia al profilo giuridico che a quello tecnico.
Con nota prot. 42567 del 19.10.2018 veniva convocata la conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona ai sensi dell’art. 37, comma 9, L.R. n. 24/2016 per il giorno 25.10.2018.
In quella sede si dava atto del parere favorevole dell’Ufficio Tutela reso in seguito alle osservazioni del ricorrente in merito all’eliminazione della veranda adiacente al nuovo corpo di fabbrica con sovrastante terrazza.
La Soprintendenza confermava il parere contrario.
Sulla scorta del parere negativo della Soprintendenza, il Dirigente del SUAPE del Comune di Arzachena adottava il provvedimento unico di diniego.
Avverso gli atti indicati in epigrafe insorgeva il ricorrente deducendo le seguenti censure:
1) eccesso di potere e violazione art. 3 L. 241/90 per carenza di motivazione, violazione e falsa applicazione art. 30, comma 7, L.R. 8/2015, eccesso di potere per falsità dei presupposti, violazione e falsa applicazione dell’art. 143, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 42/2004, anche in relazione all’art. 135, comma 1, d.lgs. 42/2004;
2) eccesso di potere e violazione art. 3 L. 241/90 per carenza di motivazione e carenza di istruttoria, sviamento di potere.
Concludeva per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati previa concessione di idonea misura cautelare.
Si costituiva l’amministrazione statale intimata chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla udienza pubblica del 29 maggio 2019 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Un punto della vicenda controversa è dirimente.
Il progetto prevede l’ampliamento di un edificio residenziale situato in zona E indentificato nel PPR come area ad assetto ambientale e seminaturale ed assetto insediativo “nuclei e case sparse nell’agro”.
In realtà, a prescindere dalle complesse questioni sollevate nel ricorso e oggetto delle difese dell’amministrazione, la Soprintendenza ha sollevato una questione insuperabile nel proprio parere negativo.
Si legge nel parere prot. 11747 del 27.09.2018 che al progetto non è allegata “alcuna documentazione che attesti la qualifica di imprenditore agricolo del proprietario o conduttore del fondo, né è presente alcuna attività agricola o zootecnica che interessi l’appezzamento medesimo”.
In sede di Conferenza di servizi il predetto parere è stato oggetto di integrale conferma.
Nella sostanza, pur non essendo espressamente citata la disposizione, viene rilevato che l’intervento non è ammissibile ai sensi dell’art. 34 comma 1 lett. d) della L.R. 8/2015 (interventi negli edifici e nelle unità immobiliari esistenti ma non compatibili con la destinazione di zona urbanistica di cui al decreto assessoriale 23 dicembre 1983, n. 2266/U).
Non solo. Il parere esplicita direttamente una non conformità al PPR che, in effetti, richiede all’art. 83 una attenta verifica della stretta connessione tra l’edificazione e la conduzione agricola e zootecnica del fondo.
Né, alle condizioni proposte, può essere ammessa una deroga al PPR poiché le argomentazioni poste a fondamento dell’impugnazione non valgono a superare i rilievi dell’amministrazione.
Gli interventi così come proposti non possono rientrare tra quelli in deroga al P.P.R..
Occorre non dimenticare che L’art. 26 della più volte richiamata L.R. 8/2015 così recita:
“ 1. Fatte salve le ulteriori e specifiche disposizioni dettate dal Piano paesaggistico regionale, al fine di consentire un corretto e razionale utilizzo del territorio agricolo che miri a contemperare l’esigenza di salvaguardia delle aree agricole da un improprio sfruttamento, in tutte le zone urbanistiche omogenee E del territorio regionale si applica il decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 1994, n. 228 (Direttive per le zone agricole), integrato dai commi successivi”.
Lo stesso DPGR 3 agosto 1994 n. 228 stabilisce all’art. 3 che nelle zone agricole “…1. Sono ammesse le seguenti costruzioni: a) fabbricazione ed impianti connessi alla conduzione agricola e zootecnica del fondo, all’itticoltura, alla valorizzazione e trasformazione dei prodotti aziendali…”.
Vale la pena di aggiungere che il provvedimento impugnato presenta, tra l’altro, una congrua e dettagliata motivazione che il ricorrente pretende di superare sostituendo proprie valutazioni a quelle né illogiche né irrazionali esposte dall’amministrazione.
Di qui, senza necessità di ulteriori argomentazioni, la reiezione del ricorso.
Le spese del giudizio, stante la assoluta particolarità del cosa sottoposto al Collegio, possono essere compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2019 con l’intervento dei magistrati:
Marco Lensi, Presidente
Grazia Flaim, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore

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