22/01/2019 – No all’accesso civico generalizzato in materia di appalti

No all’accesso civico generalizzato in materia di appalti

di Antonio Nicodemo

QUI Tar Lazio, Roma, sentenza n. 425/ 2019.

“L’accesso civico generalizzato non trova applicazione con riferimento agli «atti di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici». Tanto è stato stabilito dalla Sezione II del Tar Lazio, Roma, con la sentenza n. 425 pronunciata lo scorso 14 gennaio 2019.

Per il Giudice amministrativo romano, infatti, ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 3, del Dlgs n. 33 del 2013 l’accesso civico generalizzato è escluso, tra l’altro, nei casi «in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all’articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990». Ad avviso del Tar Lazio, dunque, nel combinato disposto tra l’articolo 53, comma 1 del Codice degli appalti e l’articolo 5-bis, comma 3, del Dlgs n. 33 del 2013, riposa il divieto di accesso generalizzato in questo specifico ambito disciplinare e ciò perché, ai sensi della richiamata norma contenuta del Codice degli appalti, «il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241».”

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