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QUI IL PARERE (nulla di nuovo)

 

alcuni commenti su detto parere tratti da FB

1- Ho letto, ma ritengo che la deliberazione sia stata scritta con i piedi. Si dice che la sezione “non può non discostarsi” dalla deliberazione della sezione Autonomie, ma si dimentica che due negazioni affermano. Poi si parla della sentenza della Corte costituzionale del Trentino Alto Adige. La Regione TAA si è data una legislazione diversa proprio perchè la normativa sui diritti di rogito non riguarda principi fondamentali e di coordinamento della finanza pubblica. Infine il quesito riguarda questioni di diritto del lavoro pubblico, altrimenti la competenza sui ricorsi non sarebbe dei tribunali ordinari. Secondo i giudici contabili la “pancontabilità pubblica” abbraccia tutto. Ma alla fine la domanda è: cosa hanno fatto di male i segretari comunale per stare così sulle palle ai magistrati contabili?

2- La questione sulla spettanza o meno dei diritti di rogito, a mio avviso, comincia a essere “démodé” in quanto, di fatto, l’art. 13, eliminando i diritti di segreteria per gli affidamenti di servizi e forniture fatti attraverso piattaforme informatiche, ha circoscritto la questione agli affidamento di lavori.

3- Non sanno un caxxo: seguendo il loro ragionamento (non si pagano ai B e ai A che galleggiano sui dirigenti) avrebbero dovuto concludere che si pagano ai B che lavorano in enti senza dirigenti i quali NON GALLEGGIANO sui dirigenti perché non esistono nell’ente! Il galleggiamento non attiene alla retribuzione fondamentale ma a quella di posizione! Questo parere e’ buono per il camino (se lo avete stampato!)

4- Ma in fascia B non si galleggia sui dirigenti che non ci sono. Ha ragione Vito, al camino, al camino quei fogli stampati . Ma questi giudici della Corte dei Conti sembrano non conoscere le più elementari norme contrattuali dei Comuni e lo stesso testo unico, Mai sentito parlare dell’ art 109, 2^ comma, del TU 267/2000, cari giudici?

 

 

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