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Lombardia, del. n. 337 – Indennità Sindaco e assessori

Pubblicato il 20 dicembre 2018


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta modalità di individuazione del limite di spesa per gli oneri connessi alle attività degli amministratori locali dei comuni.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 337/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 19 dicembre, hanno ricordato che la disciplina di riferimento è dettata dall’art. 82 del Tuel, il quale stabilisce che le indennità di funzione del Sindaco e dei componenti la Giunta comunale sono determinate con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto dei parametri ivi indicati (qual è, ad esempio, la dimensione demografica degli enti).

Il regolamento attualmente vigente è stato adottato con D.M. del 4 aprile 2000, n. 119.

Su tale base normativa è intervenuto successivamente l’articolo 1, comma 54, della legge n. 266/2005, il quale ha disposto una decurtazione del 10% dei valori tabellari di spesa risalenti al 2015.

Successivamente i commi 135 e 136 della legge 56/2014, nel disporre modifiche al numero dei consiglieri comunali ed al numero massimo degli assessori, hanno contestualmente fissato, in relazione alle relative spese, un principio di invarianza della spesa pubblica.

La Sezione delle autonomie, con la deliberazione n. 35/2016 ha chiarito che “non è oggetto di rideterminazione l’indennità di funzione relativa all’esercizio dello status di amministratore, che spetta nella misura prevista dalla tabella A del D.M. n. 119/2000, con la riduzione di cui all’art. 1, comma 54, della legge n. 266 del 2005”.

In tal senso si veda la deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 428/2018 e, in precedenza, la Sezione Lombardia, deliberazioni nn. 7 e 24 del 2017.

Leggi la deliberazione

CC Sez. Controllo Lombardia del. n. 337 -18

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