21/11/2019 – Danno subìto dal Comune per gli interessi passivi su un mutuo ottenuto per la costruzione di un Parcheggio, mai realizzato

Danno subìto dal Comune per gli interessi passivi su un mutuo ottenuto per la costruzione di un Parcheggio, mai realizzato
20 Nov, 2019
 
Corte dei conti – Sezione Prima Giurisdizionale centrale d’Appello – Sentenza n. 15 del 15 gennaio 2019
Oggetto:
Condanna Amministratori per il danno subìto dal Comune per gli interessi passivi su di un mutuo ottenuto per la costruzione di un Parcheggio, mai realizzato: conferma, con riduzione, della Sentenza territoriale per la Toscana n. 82/2018.
Fatto:
Nel dicembre 2008, la Giunta di questo Comune ha approvato il Progetto per la costruzione di un parcheggio con un costo di Euro 388.000. Successivamente è stato contratto un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti, di durata trentennale. I lavori del Parcheggio non sono mai stati effettuati, perché il Progetto è risultato “privo di reale fattibilità tecnica”. Nel 2012, su sollecitazione dell’Istituto di credito, il Consiglio comunale “deliberava di mantenere il prestito per l’intero importo, trasformandolo in prestito flessibile” da utilizzare per il finanziamento di altri investimenti.
La Procura contabile, sulla base delle Deliberazioni adottate, “contestava 2 distinte ipotesi di illecito derivante dagli interessi passivi corrisposti sul mutuo, nel periodo compreso fra il 2010 e l’inizio del 2016 e quantificati in circa Euro 60.000”. La prima posta di danno (per Euro 40.610) “per aver determinato. attraverso l’approvazione di un Progetto definitivo privo di reale fattibilità tecnica, la stipula di un prestito bancario oneroso e inutile” (questo danno è contestato al Responsabile del procedimento, al Sindaco, agli Assessori ed al Segretario comunale); la seconda posta di danno (per Euro 19.373) “per non aver evitato ulteriori esborsi inutili” a seguito dell’adozione della Deliberazione consigliare del 2012, per l’inutilizzo del mutuo rinegoziato, almeno fino al febbraio 2016, è contestato ai Consiglieri comunali.
I Giudici territoriali (Sentenza n. 82/2018) hanno condannato il Responsabile tecnico, la Giunta ed il Segretario per un importo di Euro 10.152 ciascuno, ed i Consiglieri per un importo di Euro 2.421 ciascuno.
Il Sindaco è stato assolto perché assente negli atti deliberativi. Gli interessati hanno presentato ricorso, che è stato respinto, pur riducendo il danno al Tecnico Rup, al Segretario ed agli Assessori.
Sintesi della Sentenza:
I Giudici hanno rilevato che, “contrariamente a quanto affermato da questi ultimi, il danno per cui vi è stata condanna in primo grado è attuale e concreto. Ciò in quanto il mutuo in questione era destinato specificamente alla costruzione del parcheggio e l’ipotetico utilizzo dello stesso per altre finalità non si è mai concretamente realizzato. Riguardo poi alle contestazioni relative ai presunti errori del Giudice nella rappresentazione dei fatti, è bene evidenziare che come risulta dalle dichiarazioni del Segretario comunale pro tempore e dello stesso Professionista autore della relazione idrogeologica, quest’ultima era stata sottoposta alla verifica dei componenti della Giunta comunale che adottarono la Delibera, solo in bozza e non firmata dall’autore. Invece, una relazione tecnica completa di chiara provenienza da un Tecnico qualificato era necessaria dal momento che la zona interessata dalla costruzione del parcheggio era ad alto rischio idrogeologico. Inoltre, quest’ultimo avrebbe dovuto essere costruito in una zona di pendio e con nelle vicinanze un ampio fosso interrato. Il fatto che l’area in questione fosse sottoposta ai citati vincoli era stato indicato nella stessa Delibera, con la quale furono approvati i lavori, risultava altresì da una precedente relazione, relativa all’intero bacino idrografico della zona, oltre ad essere, implicitamente e chiaramente dimostrata dalla mancata esecuzione dell’opera, approvata fin dal 2008. Inoltre, la stessa bozza di relazione idrogeologica, proprio per le suindicate circostanze, dava delle precise indicazioni di procedere con estrema cautela ed oculatezza nella costruzione del Parcheggio e di intervenire immediatamente con opere di sostegno della parete sotto la quale doveva essere costruito”.
Riguardo poi all’appello del Responsabile del procedimento (Rup), i Giudici hanno affermato che “non sono fondati i motivi di gravame relativi alla sua presunta mancata partecipazione al fatto dannoso, in quanto, proprio in qualità di Responsabile del procedimento, ha istruito la pratica ed ha presentato il Progetto definitivo all’approvazione della Giunta, ritenendo lo stesso congruo e tecnicamente fattibile, quando come detto già ab origine erano evidenti ragionevoli elementi che deponevano per l’impossibilità di realizzare l’opera, elementi che non furono affatto rappresentati agli organi politici che operarono la scelta in questione. Inoltre, come ben rappresentato dal primo Giudice e dallo stesso requirente nelle conclusioni scritte, l’esistenza di un vincolo idrogeologico sull’area in questione imponeva, a corredo del Progetto definitivo da approvare, l’individuazione dell’area di localizzazione dell’opera, compatibile con le risultanze di una rigorosa analisi idrogeologica. Nemmeno può ritenersi fondato il motivo di gravame relativo alla circostanza che il fatto dannoso in questione sarebbe un effetto esclusivo della stipula del mutuo alla quale non avrebbe partecipato, dal momento che, com’è noto, l’approvazione di un progetto di un’opera pubblica necessita, come suo complemento necessario dal punto di vista contabile, il ricorso a mezzi di copertura finanziaria, come previsto nella stessa delibera di approvazione dello stesso. L’appellante, vista la professionalità posseduta, non poteva ignorare tale circostanza. Comunque, si ritiene che abbiano parzialmente concorso al danno in questione anche gli amministratori che decisero comunque di stipulare il mutuo nonostante già dagli atti risultassero omissioni ed incongruenze che lasciavano, come detto, ragionevolmente dubitare circa la possibilità di realizzare l’opera. Dal momento, poi, che questi ultimi non sono stati convenuti in giudizio, il Collegio ritiene che il loro apporto al danno ammonti al 50% dello stesso.
Commento:
Sono stati condannati per un importo di Euro 4.000 ciascuno il Rup, il Segretario e i 2 Assessori, colpevoli di aver predisposto ed approvato il Progetto non realizzabile.
Sicuramente il massimo responsabile è il Tecnico, la cui attività è molto criticata dai Giudici, perché il Progetto è stato approvato “in totale assenza di relazione geologica e relativi allegati, richiamati nella Delibera di approvazione, ma in realtà, insussistenti di fatto”; infatti, il mancato utilizzo del mutuo è dipeso esclusivamente dalla mancata realizzazione dell’opera (Parcheggio).
di Antonio Tirelli

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