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Friuli, del. n. 23 – Fondo incentivante e deroghe al tetto 2016
Pubblicato il 18 ottobre 2019

Il Presidente della Regione ha chiesto se in materia di fondo incentivante, il tetto del fondo 2016, che deve essere rispettato ai sensi dell’articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, siano applicabili deroghe.
I magistrati contabili del Friuli Venezia Giulia, con la deliberazione 23/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 16 ottobre 2019, hanno ritenuto che i limiti imposti dalla legge nazionale possano essere derogati da una legge regionale soltanto nel caso in cui l’aumento fosse correlato alla realizzazione di un grande investimento di riforma, dal quale conseguissero vantaggi per la comunità, tali da controbilanciare gli effetti negativi derivanti da un aumento di spesa per il personale superiore ai parametri ordinari nazionali.
I magistrati contabili, infatti, hanno ricordato che, l’aumento della parte variabile del trattamento accessorio, superiore al limite nazionale del 2016, previsto dal contratto decentrato 2016-2018, sottoscritto dalla Regione Friuli – Venezia – Giulia, doveva essere finanziato con i risparmi derivanti dall’abrogazione delle Provincie, il cui utilizzo invece era vincolato dalla L.R. 37/2017 all’attuazione concreta di processi di razionalizzazione dei servizi di amministrazione locale.
La successiva interpretazione autentica della norma regionale, che consente di utilizzare le risorse derivanti dall’abrogazione delle Provincie per l’incremento del fondo, non destinando quindi tali risorse alla mobilità di personale dai comuni alle UTI, come al contrario è espressamente previsto dalla legge regionale, determinerebbe un aumento salariale significativamente superiore al limite del 2016, non in linea con il dettato legislativo.
Pertanto, secondo i magistrati contabili della Regione Friuli, nella deliberazione in commento, hanno chiarito che gli aumenti di parte variabile dei fondi incentivanti, superiori al limite del tetto 2016 non  sembrano ammissibili, fatto salvo che siano strettamente connessi all’attuazione della riforma degli enti territoriali, così come prevista a livello regionale, ma non per finalità differenti.

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