tratto da La Gazzetta degli enti locali

Assunzioni dalle province: è bulimia da pareri della Corte dei conti

di Arturo Bianco

Rapporti tra mobilità volontaria e del personale in sovrannumero degli enti di area vasta e definizione degli ambiti entro i quali le amministrazioni possono effettuare assunzioni con procedure ordinarie: sono questi alcuni dei temi maggiormente complessi su cui le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti stanno fornendo chiarimenti ai dubbi sollevati dalle amministrazioni comunali. 

È particolarmente importante ed urgente che vi sia il massimo di chiarezza, in quanto proprio in queste giornate sembra essersi concretamente in moto il processo di individuazione del personale da collocare in sovrannumero da parte delle province ed il conseguente trasferimento alle dipendenze delle regioni e degli enti locali. Processo che viene dopo il sostanziale blocco delle assunzioni a tempo indeterminato che si è registrato nei primi 9 mesi dell’anno. 

È questo l’effetto determinato dall’avvicinarsi della scadenza di cui all’articolo 7, comma 9 quinquies della legge di conversione del d.l. 78/2015 e della entrata in vigore del d.P.C.M. 14.9.2015. 

Il primo provvedimento obbliga le regioni che non hanno legiferato in attuazione della legge 56/2014, c.d. Delrio, riordinando le funzioni delle province a sostenere direttamente gli oneri per le funzioni non fondamentali delle province già a partire dal mese di novembre. Il secondo consente di dare corso ai trasferimenti del personale in sovrannumero degli enti di area vasta fissando le regole operative.

Il primo effetto concreto è che in queste giornate le centinaia di dipendenti degli enti di area vasta in comando o distacco o utilizzazione temporanea alle dipendenze di altre p.a. alla data di entrata in vigore del d.l. 78/2015, cioè alla fine dello scorso mese di giugno, stanno per essere trasferiti definitivamente –sempre che abbiano espresso il proprio consenso- alle dipendenze delle amministrazioni che li utilizzano.

1. Le mobilità

Un aspetto particolarmente complesso è costituito dall’intrecciarsi della mobilità volontaria, sia del personale degli enti di area vasta che proveniente da altre amministrazioni, e di quella del personale in sovrannumero, cd mobilità obbligatoria. Ricordiamo che il d.P.C.M. 14.9.2015 prevede espressamente all’articolo 11 che tutte le procedure di mobilità avviate debbano essere state concluse entro il 15 ottobre e legittima quelle avviate prima dello scorso 1 gennaio e quelle avviate successivamente, purché riservate al personale degli enti di area vasta e purchè non incidano sulle capacità assunzionali degli anni 2015 e 2016.

Il parere della sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia n. 249 afferma che “l’esigenza di conservare le posizioni lavorative dei dipendenti soprannumerari, in cui è ravvisabile la prioritaria finalità della disciplina in esame, comporta la temporanea derogabilità non solo del regime delle assunzioni dall’esterno, ma anche delle disposizioni che consentono di ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto dei dipendenti in servizio presso altre amministrazioni che ne facciano richiesta (c.d. mobilità volontaria)”. Per cui “il comune per l’intero biennio 2015-2016 potrà attivare procedure di mobilità solo per la ricollocazione del personale soprannumerario delle province. Rimane pertanto esclusa, in vigenza del regime derogatorio sopra decritto, la possibilità di acquisire personale da altri enti mediante le ordinarie procedure di mobilità. Decorso il predetto periodo, o comunque alla conclusione del processo di ricollocazione del personale delle province, il comune potrà sostituire il dipendente ceduto, attivando, secondo la disciplina generale, una procedura di mobilità di personale da altro ente soggetto a limiti di assunzione, sempreché sia rispettato il limite della spesa di personale. Si precisa infine che il comune che ceda un dipendente in mobilità non può considerare la cessazione agli effetti del risparmio di spesa da destinare a nuove assunzioni, come stabilito, anche per i comuni non sottoposti al patto di stabilità, dall’art. 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”.

La stessa sezione regionale di controllo con il parere n 308 del 24 settembre ha, relativamente agli oneri per le assunzioni in mobilità, chiarito che “la priorità della ricollocazione del personale di province e città metropolitane, secondo le previsioni dei commi 421-425 della legge, n. 190/2014 non sembra compatibile con l’operatività, per il limitato arco temporale degli esercizi 2015 e 2016, delle disposizioni in materia di mobilità volontaria dettate dall’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001 (e, in particolare, con il principio di neutralità ai fini delle assunzioni, posto dall’art. 1, comma 47, della legge n. 311 del 2004). Tutto ciò, naturalmente, fino alla completa ricollocazione del personale soprannumerario.. la spesa sostenuta per la ricollocazione, mediante mobilità volontaria, ma riservata, del personale delle province e delle città metropolitane, fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria per l’ente acquirente, non si calcola al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006”. Ed infine “il legislatore, per gli esercizi 2015 e 2016, ha ritenuto prevalente l’obiettivo della riallocazione del personale sovrannumerario degli enti di area vasta attraverso l’operatività di una specifica procedura di mobilità, che, a differenza di quella ordinaria, non può essere considerata neutra ai fini assunzionali, in quanto l’ente da cui dipende il personale in uscita deve conseguire un predeterminato obiettivo di riduzione della propria dotazione organica (cfr. art. 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014). Proprio in relazione a questo profilo, la disciplina legislativa delle assunzioni posta dall’ultima legge di stabilità, sia degli enti locali (comma 424) che delle altre pubbliche amministrazioni (comma 425), ha specificamente destinato i contingenti assunzionali (oltre che ai vincitori di concorsi già espletati) al riassorbimento del personale delle province, mediante apposite procedure di mobilità. Pertanto, al fine di assumere, anche mediante mobilità volontaria, personale dipendente da province o città metropolitane, è necessario che l’ente locale disponga di adeguata capacità (come definita e conteggiata dall’art. 3, comma 5, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito con legge n. 114 del 2014)”.

2. Gli ambiti per effettuare assunzioni in via diretta

I comuni possono assumere direttamente con le procedure ordinarie il personale per i profili non esistenti nelle province e nelle città metropolitane. 

Il parere della sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia n. 317 del 5.10.2015 ci dice che “il requisito da considerare ai fini della mobilità disciplinata dal comma 424, dell’art. 1 della legge di stabilità del 2015 al fine di verificare le esigenze dell’Ente locale è quello della professionalità risultante dalle declaratorie contenute nella descrizione dei profili delle varie categorie contrattuali, a meno che l’Ente locale abbia l’esigenza di ricoprire un particolare posto in organico con un profilo professionale in relazione al quale sia necessaria un’abilitazione o un requisito professionale specifico, indicato dalla legge o dalla contrattazione collettiva. Negli altri casi, i dipendenti che rientrano in una determinata categoria contrattuale, se non formati in relazione ad una particolare mansione (ad esempio addetto ufficio tributi) dovranno essere riqualificati, così come previsto dal comma1-bis, dell’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001”. 

Il parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Toscana n. 400 dello scorso 6 ottobre aggiunge che non si può dare corso da parte di un comune alla assunzione con procedure ordinarie del responsabile di ragioneria e di quello del personale in quanto la possibilità di deroga è legata per la sezione autonomie della Corte dei conti (delibera n. 19/2015) “al possesso di specifica e legalmente qualificata professionalità, eventualmente attestata da titoli di studio precisamente individuati mentre la legge (d.l. 78/2015) prevede la deroga per quel personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti”.

Non si può invece derogare al vincolo delle assunzioni del personale in sovrannumero degli enti di area vasta nel caso in cui, a seguito della decisione di reinternalizzare la gestione di un servizio, l’ente decida di riassumere propri dipendenti. 

La deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia n. 246 del 20.7.2015 chiarisce “che se l’ente locale deve coprire posti in organico per i quali è necessaria una specifica professionalità per garantire l’espletamento del servizio reinternalizzato, l’ente può assumere solo nei modi indicati dal comma 424; solo qualora venisse constatata l’inesistenza di tali professionalità tra le unità soprannumerarie da ricollocare, l’ente potrà procedere ad assumere nei modi ordinari. Tale ricerca va riferita non al solo personale della Provincia di appartenenza, ma a tutto il personale delle Province interessate alla ricollocazione come individuato ai sensi del comma 422 dell’art. 1 della legge 190/2014”.

 

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