Con la sentenza in rassegna la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le qq.ll.cc., promosse in relazione al parametro di cui agli artt. agli artt. 3, primo comma, 4 e 24 della Costituzione, dal T.a.r. per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria con ordinanza 11 dicembre 2020, n. 732 (oggetto della News US n. 1 del 6 gennaio 2021 alla quale si rinvia per approfondimenti in particolare alle lettere b) e c) sulle ragioni del rinvio)
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