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Enti locali: la surroga del consigliere comunale dimissionario dev’essere deliberata dal Consiglio

In tema di enti locali: 1) ai sensi dell’art. 38, commi 4 e 8, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 («Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»), la surroga del consigliere comunale dimissionario, pur costituendo un atto dovuto e vincolato, necessita di una specifica ed espressa deliberazione del Consiglio comunale; 2) affinché non ricorra la causa di scioglimento del Consiglio comunale prevista dall’art. 141, comma 1, lett. b), n. 4), d.lgs. cit. («riduzione dell’organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio»), è necessario che sussista, quanto meno in astratto, il quorum legale per la valida costituzione dell’assemblea in prima convocazione.

TAR Calabria, sezione I, 9 settembre 2020, n. 1440

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