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La Conferenza delle regioni ha approvato il regolamento 

Incentivi tecnici, norme non retroattive

di Matteo Barbero

“Il regolamento per gli incentivi tecnici non è retroattivo, ma si applica ai lavori, servizi e forniture per le quali il bando, l’avviso o la lettera di invito sono stati pubblicati o trasmessi successivamente alla sua entrata in vigore. È una delle previsioni contenute nello schema di provvedimento approvato nelle scorse settimane dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, recependo la bozza elaborata da Itaca (Istituto per l’innovazione e la trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale). La materia è disciplinata dall’art. 113 del dlgs 50/2016, che ha sostituito il previgente art. 93 del dlgs 163/2006, modificando, sia sul piano soggettivo che su quello oggettivo la platea dei beneficiari di tali compensi aggiuntivi. Il nuovo codice dei contratti ha, da un lato, escluso le attività di progettazione, dall’altro ha esteso gli incentivi, oltre che ai lavori pubblici, anche agli appalti di servizi e forniture. Mentre per i lavori, possono essere beneficiari sia i tecnici che il restante personale che abbia prestato la propria collaborazione, per servizi e forniture, gli incentivi sono previsti esclusivamente per il direttore dell’esecuzione. A tali soggetti, sulla base di un atto unilaterale dell’amministrazione (non soggetto a contrattazione sindacale), possono essere destinate somme non superiori al 2% dell’importo posto a base di gara ed entro un tetto pari al 50% del trattamento economico complessivo spettante al singolo dipendente.”

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