21/08/2018 – Eventi privati, polizia a carico

L’interpretazione del dl n. 50/2017 in una nota della Conferenza unificata stato-città

Eventi privati, polizia a carico

 Introiti comunali esclusi dai tetti di spesa per il personale

(pag. 9) Per tutti i servizi di polizia stradale per la regolazione del traffico in occasione di eventi di carattere privato, prive di interesse pubblico, l’organizzatore deve pagare il personale della polizia locale. E tali somme introitate dal comune non sono soggette ai vigenti limiti per la spesa del personale. Lo ha precisato la Conferenza unificata stato-città nella seduta del 26 luglio scorso con una nota interpretativa sulla norma introdotta dal decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017. Il decreto legge n. 50/2017. La legge di conversione n. 96 del 21 giugno 2017 aveva introdotto il comma 3-bis all’art. 22 del dl n. 50/2017, disponendo che a decorrere dal 2017 le spese del personale di polizia locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l’espletamento di servizi di cui all’articolo 168 tuel, in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell’ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell’evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso. Il nuovo Ccnl funzioni locali. Il nuovo contratto collettivo nazionale del lavoro per le funzioni locali sottoscritto il 21 maggio 2018, ha introdotto uno specifico articolo in merito all’applicazione dell’art. 22, c. 3-bis, del decreto legge n. 50/2017. Il Ccnl ha precisato che le ore di servizio aggiuntivo del personale, rese al di fuori dell’orario ordinario di lavoro, impiegato per le attività di sicurezza e di polizia stradale necessarie per lo svolgimento di attività e di iniziative di carattere privato, sono remunerate con un compenso di ammontare pari a quelli previsti per il lavoro straordinario dall’art. 38, comma 5, del Ccnl del 14/9/2000; e se le ore di servizio aggiuntivo sono rese di domenica o nel giorno del riposo settimanale, oltre al predetto compenso spetta un riposo compensativo di durata corrispondente a quella della prestazione lavorativa resa. Le ore aggiuntive non concorrono alla verifica del rispetto del limite massimo individuale di ore di lavoro straordinario e non rientrano nel tetto massimo spendibile per i compensi per lavoro straordinario da ciascun ente. Concretamente, ogni ente locale dovrà inserire apposita regolamentazione nel primo contratto integrativo successivo alla stipulazione del nuovo Ccnl. La nota interpretativa della Conferenza unificata. Per gli enti pubblici e per gli organizzatori erano emerse incertezze nell’esatta individuazione della «attività e iniziative di carattere privato», di difficile perimetrazione oggettiva. Nella nota interpretativa approvata dalla Conferenza unificata il 26 luglio scorso, viene chiarito che con tale formulazione si deve fare riferimento alle manifestazioni prive di interesse pubblico e che perseguono finalità lucrative. Peraltro, alle amministrazioni locali è rimessa la valutazione autonoma di escludere dal pagamento le manifestazioni di interesse pubblico, organizzate da soggetti privati o di natura privata destinatari di contributi o di patrocini o di altre forme di riconoscimento della valenza istituzionale dell’evento. Ma la nota interpretativa si spinge oltre, delineando concretamente in quali casi debba essere fatto il pagamento dei servizi svolti a favore di eventi organizzati da privati. Riepilogando, non sono soggette al pagamento: – le attività che devono essere svolte dalla polizia locale in quanto rientranti nel campo delle funzioni pubbliche; – le manifestazioni e riunioni pubbliche, tra le quali rientrano anche le cerimonie religiose e i cortei funebri; – i servizi svolti dal personale di polizia locale come ausiliario nelle operazioni di pubblica sicurezza, il cui impiego venga disposto con l’ordinanza di pubblica sicurezza della Questura. Invece, di norma sono sempre soggette al pagamento le attività svolte dalla polizia locale per l’organizzazione e la regolazione del traffico. Pertanto, per esemplificare, se per un importante concerto musicale i servizi svolti come ausiliari di pubblica sicurezza dai vigili in possesso della qualifica di Agente di P.S. non possono essere conteggiati ai fini del rimborso delle spese sostenute per l’impiego del personale, per i servizi svolti invece per gestire la viabilità stradale l’organizzatore privato deve effettuare il pagamento, che dovrà essere contabilizzato in relazione sia alle ore di turno ordinario che alle ore di straordinario, ponendosi ciò in contrasto, però, con quanto stabilito dal nuovo Ccnl funzioni locali. Infine, la nota interpretativa fornisce un ulteriore importante chiarimento sulla natura delle risorse introitate come pagamenti dei servizi svolti dalla polizia locale a favore di eventi organizzati da privati. Secondo la conferenza unificata, tali risorse in entrata, essendo neutrali ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica, non sono oggetto di conteggio ai sensi delle disposizioni sul contenimento della spesa di personale, come per esempio l’art. 1, commi 557, 557-quater e 562 della legge n. 296/2006 e l’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.

Enrico Santi

20/08/2018 

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