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La proroga del termine per l’approvazione del bilancio di previsione non vale quale proroga per l’approvazione delle nuove tariffe TARI

E. Cuzzola (La Gazzetta degli Enti Locali 21/6/2019)
Come è noto, l’art. 1, comma 169, della legge 296/2006 dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”; con specifico riferimento alla TARI, l’art. 1, comma 683, della legge 147/2013 prevede che “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”.

Un dubbio che può sorgere in capo al responsabile dell’ufficio tributi è il seguente: se il termine di approvazione del bilancio viene prorogato dal Legislatore (come sovente accade), deve ritenersi prorogato anche il termine per l’approvazione delle tariffe relative alla TARI?

Secondo il TAR Sardegna, sez. II, sent. 25 maggio 2019, n. 459, la risposta è negativa: i giudici, infatti, hanno ribadito, richiamando un precedente del Consiglio di Stato (sez. V, sent. 17 luglio 2014, n. 3808), il carattere perentorio del termine previsto dall’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006…

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