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Appalti: la corretta applicazione del principio di rotazione nell’affidamento di lavori
Pubblicato il 20 giugno 2019
Negli affidamenti di lavori, il principio di rotazione non si applica nei confronti dell’operatore economico che sia stato invitato a differenti gare, per le quali è stata richiesta una diversa qualificazione.
Questo il principio espresso dal Tar Sicilia, Catania, con la sentenza n. 1380 del 4 giugno 2019.
Nel caso di specie la stazione appaltante aveva indetto una procedura negoziata, ex articolo 36 del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento di lavorazioni riconducibili alla categoria OG1 (lavori edili), individuando i soggetti da invitare dall’apposito albo-elenco di operatori qualificati creato dalla stazione appaltante stessa.
Un’impresa non invitata, venuta a conoscenza della gara, aveva comunque fatto pervenire la propria offerta, essendo in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti.
L’impresa era stata esclusa in quanto non presente nell’elenco delle imprese invitate per la partecipazione alla procedura.
La stazione appaltante, inoltre, non aveva invitato l’impresa in virtù del principio della rotazione, essendo stata invitata in una precedente procedura negoziata, per lavori appartenenti alla categoria OS28.
Come evidenziato dai giudici amministrativi, il principio di rotazione non trova applicazione qualora l’operatore economico sia stato invitato a differenti gare, per le quali è stata richiesta una diversa qualificazione.
I giudici amministrativi hanno quindi ritenuto illegittima l’esclusione dell’operatore economico, nonostante lo stesso avesse presentato la propria offerta ancorché non previamente invitato.
A tal proposito è stato richiamato il filone giurisprudenziale secondo il quale “Qualora l’amministrazione abbia individuato gli operatori economici idonei a partecipare ad una procedura negoziata e, pertanto, invitati a partecipare alla stessa, non può negarsi ad un operatore economico non invitato, che sia comunque venuto a conoscenza di una simile procedura e che si ritenga in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dalla legge di gara, di presentare la propria offerta, salvo il potere dell’amministrazione di escluderlo dalla gara per carenze dell’offerta o degli stessi requisiti di partecipazione ovvero perché l’offerta non è pervenuta tempestivamente (rispetto alla scadenza del termine indicata nella lettera di invito agli operatori invitati) e sempre che la sua partecipazione non comporti un aggravio insostenibile del procedimento di gara…” (in termini, Tar Abruzzo, sent. n. 397/2018).
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